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Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina"
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Vista la direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, come modificata dalle direttive 98/46/CE e 98/99/CE; Vista la decisione 90/424/CEE; Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche agricole e per gli affari regionali; Emana Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e all'articolo 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e loro successive modifiche,
esclusa quella di azienda e di autorita' competente, cosi' definite: 2. Inoltre si intende per: Art. 2. 1. Il presente decreto disciplina, in particolare, gli scambi tra Stati membri di animali delle specie bovina e suina, ad eccezione del suino selvatico come definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, fatte salve le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, del decreto del Ministro della sanita' 5 ottobre 1991, n. 375, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, e loro successive modifiche, nonche' dalla decisione 90/424/CEE. Art. 3. 1. Gli animali di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere destinati agli
scambi solo se: Art. 4. 1. Il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), conforme al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F deve essere provvisto di un numero di serie; esso e' costituito da un unico foglio e qualora sia necessario piu' di un foglio, questi devono formare un documento unico non divisibile. Il certificato, che deve essere rilasciato il giorno dell'esame clinico degli animali ed essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione, ha una validita' di 10 giorni a decorrere dalla data del citato esame clinico. 2. Gli esami necessari al rilascio del certificato di cui al comma 1, relativo alla partita di animali, compresi quelli necessari a garantire il rispetto di eventuali garanzie addizionali fissate in sede comunitaria, devono essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta; i certificati devono essere redatti dal veterinario ufficiale solo al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dal presente decreto. 3. In deroga a quanto previsto al comma 2, il veterinario ufficiale puo' redigere il certificato relativo agli animali provenienti da centri di raccolta in base a certificato conforme a modelli di cui all'allegato F, le cui sezioni A e B siano state completate e attestate dal veterinario ufficiale competente sull'azienda di origine. 4. II veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta, effettua, all'arrivo degli animali, tutti i controlli necessari. 5. Il veterinario ufficiale, che provvede alla compilazione della sezione C del certificato di cui ai modelli previsti dall'allegato F, e' tenuto a registrare i movimenti degli animali mediante il sistema ANIMO il giorno stesso del rilascio del certificato. 6. Qualora per un centro di raccolta transitino animali in provenienza da uno Stato membro e destinati ad altro Stato membro gli stessi devono essere accompagnati da un certificato, il cui modello figura nell'allegato F, compresa la sezione C, compilato dal veterinario ufficiale responsabile dello Stato membro dal quale provengono gli animali: il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta nel quale transitano gli animali deve compilare, per lo Stato membro di destinazione, un secondo certificato, conforme a quello previsto all'allegato F, annotandovi il numero di serie del certificato originale, e allegarlo all'originale o a una sua copia autenticata. In tale caso il periodo di validita' complessivo dei certificati non puo' essere superiore a quello previsto al comma 1. Art. 5. 1. Gli animali d'allevamento o da produzione, oltre a soddisfare ai requisiti
di cui all'articolo 3, devono: 2. l bovini d'allevamento o da produzione, oltre a soddisfare ai requisiti di
cui al comma 1, devono: 3. I bovini da macello, oltre ad avere i requisiti di cui all'articolo 3, devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, indenni da leucosi bovina enzootica e, se si tratta di bovini non castrati, provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi. Art. 6. 1. In deroga all'articolo 5, comma 3, fino al 31 dicembre 1999, il Ministero
della sanita' puo' concedere alla Spagna autorizzazioni generali o limitate di
introduzione sul territorio nazionale di bovini da macello provenienti da
allevamenti non ufficialmente indenni da tubercolosi, da leucosi bovina
enzootica e da brucellosi, purche' tali bovini: Art. 7. 1. Gli animali da macello introdotti nel territorio nazionale devono essere
condotti, in via alternativa: Art. 8. 1. Il sospetto della presenza di una delle malattie di cui all'allegato E, parte I, deve essere denunciato secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche. 2. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea, entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta entro il 1999, informazioni dettagliate relative alla presenza sul territorio nazionale, durante l'anno precedente, delle malattie di cui all'allegato E, parte I, o di qualsiasi malattia per la quale la normativa comunitaria preveda garanzie supplementari, nonche' informazioni dettagliate sui programmi di controllo e di eradicazione delle malattie in corso, secondo i criteri stabiliti in sede comunitaria. Art. 9. 1. I centri di raccolta devono essere autorizzati dalla autorita' sanitaria
della regione o della provincia autonoma competente per territorio previo
accertamento del possesso dei seguenti requisiti minimi: 2. l centri di raccolta di cui al comma 1, devono: 3. Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta, in base al
certificato sanitario o altro documento di accompagnamento degli animali e dei
loro marchi d'identificazione, deve trascrivere su apposito registro, o
registrare su supporto informatico, ogni informazione relativa a: 4. L'autorita' sanitaria competente delle regioni e delle province
autonome: 5. I servizi veterinari delle regioni e province autonome comunicano al Ministero della sanita' i dati e le informazioni relativi ai procedimenti e provvedimenti di cui al comma 4, compresi i relativi aggiornamenti. 6. In base alle informazoni di cui al comma 5, il Ministero della sanita' predispone un elenco dei centri di raccolta autorizzati e lo trasmette alla Commissione europea. Art. 10. 1. I trasportatori, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come sostituito dall'articolo 1, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, devono rispettare i
seguenti requisiti: 2. Il trasportatore deve: 3. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 14 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, introdotto dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388. Art. 11. 1. Il commerciante deve essere registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio che rilascia un numero di registrazione. 2. Il commerciante deve: 3. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, l'impianto adibito al
ricovero degli animali deve essere: 4. L'autorizzazione di cui al comma 3: 5. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1. Art. 12 1. Presso il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanita'; il Ministero perle politiche agricole e' interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza. 2. In relazione a ciascun animale della specie bovina sono indicati: 3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati: 4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati: 5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in modo tale da fornire a
chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
seguenti informazioni: 6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca dati per almeno i tre anni successivi al decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso di animali della specie suina. Art. 13. 1. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti i criteri e le procedure per l'istituzione di un sistema di reti
di sorveglianza; tale sistema, che deve essere operativo per un periodo minimo
di dodici mesi, ha i seguenti obiettivi: 2. Del sistema di cui al comma 1 devono almeno far parte: 3. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, il proprietario o il
responsabile dell'azienda devono almeno: 4. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, il veterinario riconosciuto
deve: 5. L'autorita' competente cura la tenuta degli elenchi dei veterinari riconosciuti e delle aziende autorizzate che fanno parte del sistema di cui al comma 1. 6. Qualora l'autorita' competente constati che una delle disposizioni di cui al comma 4, lettera c), n. 4), non sia stata osservata, sospende o revoca il riconoscimento al veterinario, a seconda della gravita' accertata e fatte salve le altre sanzioni eventualmente applicabili. 7. Il sistema di cui al comma 1 e' sottoposto, da parte del Ministero della sanita', all'approvazione da parte della Commissione europea; nel caso in cui tale sistema approvato dalla Commissione europea riguarda tutta il territorio nazionale, al movimento degli animali non si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 8. Il Ministero della sanita' puo' autorizzare, previo parere della Conferenza Stato-regioni l'istituzione del sistema di cui al comma 1 soltanto in una o piu' regioni adiacenti come definite all'articolo 1, comma 2, lettera q); in tal caso, alla movimentazione verso tali regioni degli animali della restante parte del territorio si applicano le disposizioni del presente decreto. 9. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere definiti ulteriori obblighi e requisiti da porre a carico dei soggetti di cui al comma 2, nonche' i provvedimenti da adottare in caso di violazione degli obblighi e del venir meno dei requisiti prescritti nell'ambito del sistema di cui al comma 1. Art. 14. 1. Chiunque accerti il mancato rispetto delle disposizioni del presente
decreto informa l'autorita' competente del luogo in cui e' stato effettuato
l'accertamento; quest'ultima ordina al responsabile della trasgressione, a
seconda dei casi, di: 2. Qualora il responsabile della trasgressione non esegua le misure ordinate ai sensi del comma 1, l'autorita' competente provvede all'esecuzione delle stesse, con spese a carico del trasgressore. 3. La destinazione e l'utilizzazione degli animali abbattuti ai sensi del comma 1, lettera c), sono disciplinate dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; qualora la qualifica sanitaria degli animali non possa accertarsi ovvero questi ultimi rappresentino un rischio per la salute degli animali o la sanita' pubblica, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, previa concessione al trasgressore di un termine per la regolarizzazione: in tal caso si applica la disposizione di cui all'articolo 4. 4. L'autorita' competente dello Stato membro di destinazione avverte immediatamente l'autorita' competente dello Stato membro di origine qualora constati una violazione al presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27. Art. 15. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 9, comma 2, lettere a) e b), 10, commi 1 e 2, lettera b), 11, commi 1 e 2. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di esercizio di un centro di raccolta senza autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 3, 10. comma 2, lettera a). Art. 16. 1. All'articolo 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, le parole: "fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato". 2. All'articolo 38 della legge 30 aprile 1976, n. 397, le parole: "da lire cinquantamila a lire duemilioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato", sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato". Art. 17. 1. Le spese connesse con le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 11, comma 3, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio prestato. Art. 18. 1. Le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, sono abrogate, ad eccezione degli articoli 23, 24, 26, comma 5, 31, 32, 33, 37 e 38, come modificato dal presente decreto. Art. 19. 1. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni, puo' disporre per tutto il territorio nazionale o parte di esso,
programmi obbligatori di lotta contro una delle malattie contagiose elencate
nell'allegato E, parte II. Tali programmi possono essere sottoposti alla
Commissione europea precisando, in particolare: 2. Qualora il Ministero della sanita' constati che tutto il territorio
nazionale o parte di esso sia indenne da una delle malattie contagiose elencate
nell'allegato E, parte II, presenta alla Commissione europea la relativa
documentazione precisando, in particolare: 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della sanita' chiede alla Commissione europea di fissare garanzie complementari, generali o limitate, da applicare negli scambi intracomunitari. (Si omette il testo degli Allegati)
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REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 febbraio 2003, considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti, privi di qualsiasi carattere commerciale, di animali da compagnia tra gli Stati membri e in provenienza da paesi terzi e soltanto misure adottate a livello comunitario possono consentire di realizzare tale obiettivo. (2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di animali vivi di cui all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre altre riguardano esclusivamente la salute degli animali. L'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato costituiscono pertanto la base giuridica adeguata. (3) Nell'ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è straordinariamente migliorata sulla totalità del territorio comunitario, grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni colpite dall'epidemia di rabbia della volpe che ha imperversato nell'Europa nordorientale a partire dagli anni '60. (4) Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il sistema della quarantena semestrale in vigore da alcuni decenni e ad adottare un sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza equivalente. È pertanto opportuno prevedere, a livello comunitario, l'applicazione di un regime specifico per i movimenti di animali da compagnia verso i suddetti Stati membri per un periodo transitorio di cinque anni e che la Commissione, alla luce dell'esperienza acquisita e del parere scientifico dell'autorità europea per la sicurezza alimentare, presenti per tempo una relazione corredata delle opportune proposte. È altresì opportuno prevedere una procedura rapida per decidere la proroga temporanea del regime transitorio di cui sopra, in particolare se la valutazione scientifica dell'esperienza acquisita dovesse richiedere tempi più lunghi di quelli che si possono prevedere ora. (5) La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori da compagnia sul territorio della Comunità riguarda ormai animali originari di paesi terzi nei quali la rabbia continua ad essere endemica nelle città. È quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni di polizia sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati membri all'introduzione di animali carnivori da compagnia provenienti da tali paesi terzi. (6) Tuttavia, è opportuno prevedere deroghe per i movimenti in provenienza da paesi terzi che, dal punto di vista sanitario, appartengono alla medesima area geografica cui appartiene la Comunità. (7) L'articolo 299, paragrafo 6, lettera c), del trattato e il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (4), prevedono che la legislazione veterinaria comunitaria si applichi alle Isole normanne e all'isola di Man, che pertanto fanno parte del Regno Unito ai fini del presente regolamento. 13.6.2003 L 146/1 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT (1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 239 e GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 109. (2) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 54. (3) Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 (GU C 27 E del 31.1.2002, pag. 55), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2002 (GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 42) e decisione del Parlamentoeuropeo del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 e decisione del Consiglio del 25 aprile 2003. (4) GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86 (GU L 107 del 24.4.1986, pag. 1). (8) È altresì opportuno definire il quadro normativo delle condizioni sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali di specie animali non esposte alla rabbia o epidemiologicamente non significative per quanto riguarda tale malattia, nonché per altre affezioni cui sono sensibili le specie di animali di cui all'allegato 1. (9) È opportuno che il presente regolamento sia applicato fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1). (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2). (11) Le disposizioni comunitarie esistenti in materia di polizia sanitaria e più in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (3), si applicano generalmente soltanto agli scambi di natura commerciale. Al fine di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del presente regolamento, è opportuno modificare le disposizioni della direttiva 92/65/CEE relative ai movimenti degli animali delle specie indicate nelle parti A e B dell'allegato I, allo scopo di garantirne l'uniformazione con le disposizioni del presente regolamento. È opportuno altresì prevedere la possibilità di fissare il numero massimo di animali che possono essere oggetto di un movimento ai sensi del presente regolamento oltre il quale si applicano le norme relative agli scambi. (12) Le misure di cui al presente regolamento intendono garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari considerati. Non costituiscono ostacoli ingiustificati ai movimenti che rientrano nel suo ambito di applicazione in quanto sono basate sulle conclusioni dei gruppi di esperti consultati in merito, in particolare sulla relazione del Comitato scientifico veterinario del 16 settembre 1997, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti. Articolo 2 Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I. Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni fondate su considerazioni diverse da quelle di polizia sanitaria e volte a limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia. Articolo 3 Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «animali da compagnia»: gli animali delle specie elencate nell'allegato I accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà; b) «passaporto»: qualsiasi documento che consenta di identificare chiaramente l'animale da compagnia e che contenga le indicazioni che permettono di accertarne lo status in relazione al presente regolamento, documento che deve essere elaborato a norma dell'articolo 17, secondo comma; c) «movimento»: qualsiasi spostamento di un animale da compagnia tra Stati membri, la sua introduzione o la sua reintroduzione nel territorio della Comunità in provenienza da un paese terzo. Articolo 4 1. Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, si considerano identificati se dotati: a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore). (1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione (GU L 334 del 18.12.2001, pag. 3). (2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3). Nel caso di cui al primo comma, lettera b), se il trasponditore non è conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore. 2. Qualsiasi sistema di identificazione dell'animale deve essere accompagnato dall'indicazione dei dati che consentono di risalire al nome e all'indirizzo del proprietario dell'animale. 3. Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti nel loro territorio senza essere sottoposti a quarantena siano identificati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono continuare a farlo durante il periodo transitorio. 4. Dopo il periodo transitorio, solo il metodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), è accettato quale mezzo di identificazione di un animale. CAPITOLO II Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri Articolo 5 1. In occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, fatti salvi i requisiti previsti all'articolo 6: a) essere identificati a norma dell'articolo 4, e b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di una vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull'animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS). 2. Gli Stati membri possono autorizzare i movimenti degli animali di cui all'allegato I, parti A e B, di meno di tre mesi, non vaccinati, purché siano muniti di un passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti. Articolo 6 1. Per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'introduzione degli animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, nel territorio dell'Irlanda, della Svezia e del Regno Unito è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti: — devono essere identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), a meno che lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l'identificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e — devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante, oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'esecuzione di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata in un laboratorio riconosciuto su un campione prelevato entro i termini fissati dalle norme nazionali in vigore alla data di cui all'articolo 25, secondo comma. Tale titolazione di anticorpi non dev'essere rinnovata su animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante. Lo Stato membro di destinazione può esonerare i movimenti degli animali da compagnia tra i suddetti tre Stati membri dalle condizioni di vaccinazione e di titolazione di anticorpi di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alle norme nazionali in vigore alla data di cui all'articolo 25, secondo comma. 2. Salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici, gli animali di meno di tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non possono formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto l'età richiesta per la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove previsto dalle disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione degli anticorpi. 3. Il periodo transitorio previsto al paragrafo 1 può essere prorogato dal Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano su proposta della Commissione, in conformità del trattato. Articolo 7 I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per quanto riguarda la rabbia. Se necessario, condizioni particolari, compresa un'eventuale limitazione del numero di animali, e un modello di certificato di cui devono essere muniti i suddetti animali possono essere definiti per altre malattie secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. CAPITOLO III Disposizioni relative ai movimenti provenienti da paesi terzi Articolo 8 1. Gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, in occasione di un movimento: a) quando provengono da un paese terzo di cui all'allegato II, parte B, sezione 2 e parte C, e sono introdotti: i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1; ii) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6; b) quando provengono da un altro paese terzo e sono introdotti: i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1: — essere identificati mediante il sistema di identificazione definito all'articolo 4, e — aver formato oggetto: — di una vaccinazione antirabbica conforme al disposto dell'articolo 5 e — di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno trenta giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento. Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione di anticorpi su un animale da compagnia che formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1. Tale termine di tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio della Comunità; ii) direttamente oppure previo transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, essere messi in quarantena, a meno che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6 dopo la loro introduzione nella Comunità. 2. Gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1. 3. In deroga alle disposizioni precedenti: a) gli animali da compagnia che provengono dai territori di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che tali territori applicano norme almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al presente capitolo,sono soggetti alle norme del capitolo II; b) i movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra San Marino, il Vaticano e l'Italia, Monaco e la Francia, Andorra e la Francia o la Spagna, la Norvegia e la Svezia possono continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti alla data di cui all'articolo 25, secondo comma; c) secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e secondo condizioni da determinare, l'introduzione di animali da compagnia di età inferiore a tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non vaccinati, può essere autorizzata in provenienza da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato II, parti B e C, ove la situazione del paese interessato in materia di malattia della rabbia lo giustifichi. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, il modello di certificato sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Articolo 9 Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, nonché il modello di certificato che deve scortare tali animali, sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Articolo 10 Prima della data di cui all'articolo 25, secondo comma, e secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è stabilito l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare preliminarmente il suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e gli elementi seguenti: a) obbligatorietà della notifica alle autorità del sospetto della malattia della rabbia; b) istituzione da almeno due anni di un sistema di sorveglianza efficace; c) capacità della struttura e dell'organizzazione dei servizi veterinari di garantire la validità dei certificati; d) attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il controllo della rabbia, comprese le norme concernenti le importazioni; e) esistenza di una normativa per quanto riguarda l'immissione sul mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati e dei laboratori). Articolo 11 Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nel territorio comunitario e in merito alle condizioni della loro introduzione oppure reintroduzione in detto territorio. Essi garantiscono altresì che il personale ai posti di frontiera sia pienamente informato di tale regolamentazione e in grado di applicarla. Articolo 12 Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, siano sottoposti: a) se il numero di animali da compagnia è inferiore o pari a cinque, ad un controllo documentale e ad un controllo di identità da parte dell'autorità competente del luogo di ingresso dei viaggiatori nel territorio comunitario; b) se il numero di animali da compagnia è superiore a cinque, ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE. Gli Stati membri designano l'autorità responsabile di tali controlli e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 13 Ciascuno Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso di cui all'articolo 12 e lo trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione. Articolo 14 Per ogni movimento dell'animale il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve presentare alle autorità preposte ai controlli un passaporto o il certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, attestante la conformità dell'animale alle condizioni previste per il movimento di cui trattasi. In particolare, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve, ad ogni controllo, fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore. Qualora da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento, l'autorità competente in consultazione con il veterinario ufficiale decide: a) di rispedire l'animale verso il paese di origine, ovvero b) di isolarlo sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a soddisfare i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario o della persona fisica che ne assume la responsabilità, oppure c) in ultima istanza, la soppressione dell'animale, senza compensazione finanziaria, quando la sua rispedizione o l'isolamento in quarantena non siano realizzabili. Gli Stati membri devono controllare che gli animali, il cui ingresso nel territorio della Comunità non è autorizzato, vengano alloggiati sotto controllo ufficiale in attesa della loro rispedizione o di ogni altra decisione amministrativa. CAPITOLO IV Disposizioni comuni e finali Articolo 15 Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un movimento prevedono una titolazione di anticorpi, il prelievo deve essere effettuato da un veterinario abilitato e il test deve essere realizzato da un laboratorio riconosciuto ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1). Articolo 16 Durante un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme specifiche di controllo dell'echinococcosi e delle zecche alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono subordinare l'introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto dei medesimi requisiti. A tal fine essi trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione della malattia di cui trattasi che giustifichi la necessità di una garanzia supplementare per prevenire il rischio di penetrazione della malattia stessa. La Commissione informa gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 24 di dette garanzie complementari. Articolo 17 Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, possono essere fissati, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento. I modelli del passaporto di cui devono essere muniti gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, in occasione di un movimento sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Articolo 18 Si applicano le misure di salvaguardia previste dalle direttive 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), e 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2). In particolare, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione qualora la situazione relativa alla rabbia in uno Stato membro o in un paese terzo lo giustifichi, può essere adottata una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, affinché gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, in provenienza dal territorio in questione soddisfino i requisiti previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Articolo 19 L'allegato I, parte C e l'allegato II, parti B e C, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, al fine di tenere conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario o nei paesi terzi, della situazione relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono formare oggetto di un movimento. Articolo 20 Le disposizioni di applicazione di carattere tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Articolo 21 Le eventuali disposizioni di applicazione transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente regolamento. Articolo 22 La direttiva 92/65/CEE è modificata come segue: 1) All'articolo 10: a) al paragrafo 1, il termine «furetto» è soppresso; b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente: «2. Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (*). Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione. 3. In deroga al paragrafo 2, se gli scambi sono destinati all'Irlanda, al Regno Unito o alla Svezia, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003. Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione. (*) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.»; c) al paragrafo 4, dopo il termine «carnivori» sono aggiunti i termini seguenti: «eccettuate le specie di cui ai paragrafi 2 e 3»; d) il paragrafo 8 è soppresso; 2) all'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 998/2003. Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.» Articolo 23 Anteriormente al 1o febbraio 2007 la Commissione, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla necessità di mantenere la ricerca sierologica, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata sull'esperienza acquisita e su una valutazione del rischio, corredata di proposte appropriate per definire il regime da applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 per gli articoli 6, 8 e 16. (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49). (2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1). Articolo 24 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 25 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. COX Per il Consiglio Il Presidente G. DRYS ALLEGATO I SPECIE ANIMALI PARTE A Cani Gatti PARTE B Furetti PARTE C Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili .Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE (1) e 92/65/CEE]. Mammiferi: roditori e conigli domestici. (1) Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2001/867/CE della Commissione (GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29). ALLEGATO II ELENCO DEI PAESI E TERRITORI PARTE A Svezia Irlanda Regno Unito PARTE B Sezione 1 Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A Sezione 2 Andorra Islanda Liechtenstein Monaco Norvegia San Marino Svizzera Vaticano PARTE C Elenco dei paesi terzi o parti di territori di cui all'articolo 10. |
Importazione degli uccelli da voliera e degli animali da compagnia Decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame G.U. n. L 278 del 31/10/2000 D.M. 10 aprile 1969 recante Disciplina sanitaria per l’importazione, l’esportazione, e il transito degli animali a seguito di viaggiatore n G.U.R.I. n.116 del 7-5-1969 |
Decreto 20 aprile 2005 Ministero della Salute. Organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalita' commerciali in applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003. (GU n. 221 del 22-9-2005)
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LEGGE CHE PREVEDE L'AUTORIZZAZIONE DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO GLI ARTICOLI CHE INTERESSANO SONO IL 19 ED IL 21 Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (1).Vedi art. 43, comma 4, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297 e l. 15 marzo 1997, n. 59. Preambolo (Omissis). Articolo 1 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Articolo 2 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. Articolo 3 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Articolo 4 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. Articolo 5 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4. 3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Articolo 6 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. Articolo 7 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari. Articolo 8 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. Articolo 9 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Articolo 10 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Articolo 11 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (1). 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (1) Comma aggiunto dall'art. 3-quinquies, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273. Articolo 12 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1 (1). (1) Vedi art. 342, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297. Articolo 13 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano. Articolo 14 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla- osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti (1). 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4 (2) (3). 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente (4). 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva (3) (5). 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (3) (6). 4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta (7). Art. 14-bis. 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività. 2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province (8). Art. 14-ter. 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione. 2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici (9). Art. 14-quater. 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati (10). (1) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 24 dicembre 1993, n. 537. (2) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 24 dicembre 1993, n. 537 e così sostituito dall'art. 17, comma 1, l. 15 maggio 1997, n. 127. (3) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 17, comma 11, l. 15 maggio 1997, n. 127). (4) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273. (5) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 2, l. 15 maggio 1997, n. 127. (6) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 3, l. 15 maggio 1997, n. 127. (7) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 4, l. 15 maggio 1997, n. 127. (8) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 5, l. 15 maggio 1997, n. 127. (9) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 6, l. 15 maggio 1997, n. 127. (10) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 7, l. 15 maggio 1997, n. 127. Articolo 15 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5. Articolo 16 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso (1). 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere (1). 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (1). 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (1). richiesti, ovvero della sua prima scadenza. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti (2). (1) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, l. 15 maggio 1997, n. 127. (2) Per quanto riguarda l'elencazione tassativa dei casi in cui deve essere reso il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, vedi art. 17, commi 26 e 27, l. 15 maggio 1997, n. 127. Articolo 17 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cui l'ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16. Articolo 18 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27. 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. Articolo 19 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (1) (2). (1) Vedi, anche, d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 407; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 411. (2) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 24 dicembre 1993, n. 537. Articolo 20 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto. 3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo (1). (1) Vedi, anche, d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 407; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 411. Articolo 21 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. Articolo 22 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 2. é considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27. Articolo 23 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi. Articolo 24 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1º aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge. Articolo 25 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. 5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti. Articolo 26 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. 2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso. 3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata. Articolo 27 1. é istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. 3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo. Articolo 28 1. (Omissis) (1). (1) Sostituisce l'art. 15, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Articolo 29 1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. Articolo 30 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto2 a due. 2. é fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Articolo 31 1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.
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DIRECTIVE
92/65/CEE DU CONSEIL du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police
sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté
d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne
les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires
spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE
Article
2
1. Aux
fins de la présente directive, on entend par:
a)
«échanges»: les échanges tels que définis à l'article 2 point 3 de la directive
90/425/CEE;
b)
«animaux»: les spécimens qui appartiennent aux espèces animales autres que
celles visées par les directives 64/432/CEE, bovini e suini 90/426/CEE equidi (9), 90/539/CEE pollame e uova da
cova (10), 91/67/CEE acquicoltura (11),
91/68/CEE ovini e caprini (12), 91/492/CEE molluschi bivalvi, gli
echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi (13) et 91/493/CEE prodotti
della pesca e dell'acquicoltura (14);
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Regole in breve http://www.codiceonline.com/animalivivi.htm (archivio2) |
Aggiungere le specie di animali applicabile a tutti gli uccelli esclusi quelli 90/539/CEE "15 ottobre 1990" |
IN CONCLUSIONE LA NORMATIVA EFFETTIVAMENTE APPLICABILE E':
REGNO DELLE DUE SICILIE
COLLEZIONE DE REGOLAMENTI
DELLA REAL MARINA
anno 1841
n° 266
(n. 6975) REGOLAMENTO da impiegare a bordo dei legni e dei bastimenti della Real Marina Napoli, 20 Settembre 1841 CAPITOLO XIX Art. 27 - FACITE AMMUINA – All'ordine "Facite Ammuina" tutti chilli che stanno a prora, vann'a poppa e chilli che stann'a poppa vann'a prora; chilli che stann'a dritta vann'a sinistra e chilli che stann'a sinistra vann'a dritta; tutti chilli che stann' abbascio vann' ncoppa e chilli che stann' ncoppa vann'abbascio, passanno tutti p'o stesso pertuso; chi nun tiene nient'a 'ffa, s'arremeni a 'tra e a 'lla. Ordine: " FACITE AMMUINA !!!"
N.B.: Da usare in occasione di visite a bordo delle Alte Autorita' del Regno
Il Maresciallo di Campo Direttore del Ministero e del Segretario di Stato, della guerra e .... Amm. Giuseppe Di Brocchitto |