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Club Italiano Canarino Lancashire

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Statuto FOI

Il testo di seguito riportato, è parte integrante ed essenziale alla gestione dei Club Ornitologici-

Vista la “volatilità” delle pagine internet, questa pagina è una copia della pagina: http://www.foi.it/documenti/Statuto%20FOI-Onlus.pdf

STATUTO

TITOLO I  

Costituzione - sede - durata - scopi

Articolo 1 La Federazione costituita fra le Associazioni Italiane di Ornicoltori, denominata “Federazione Ornicoltori Italiani - ONLUS” (F.O.I. - ONLUS), Associazione riconosciuta con D.P.R. 15/12/1949, n. 1166, è regolata dal presente Statuto.

La F.O.I. – ONLUS è Associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive in materia, giusta il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 marzo 2004 n. 298.

Articolo 2 La F.O.I. - ONLUS ha sede in Piacenza, Via della Conciliazione 45/A.

Articolo 3 La durata della F.O.I. – ONLUS è illimitata.

Articolo 4 La F.O.I. - ONLUS è istituita per la conservazione, lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio ornitologico nazionale.

Svolge quindi la sua attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’esercizio abituale dell’attività di raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 6 febbraio 1997, n. 22 e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), n. 8) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Essa coordina, regolamenta e controlla l’attività svolta dalle Associazioni federate e dai loro Soci.

Si prefigge di propagandare l’amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat e, per il tramite degli Allevatori suoi iscritti, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento - sia a scopo ornamentale che espositivo - riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione. Si interessa quindi, della protezione degli uccelli e del loro habitat e dei connessi problemi ecologici ed ambientali.

La F.O.I. – ONLUS collabora con lo Stato, con le Regioni e con gli altri Enti Locali per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ornitologico nazionale, mediante (a mero titolo esemplificativo) la creazione e la gestione di oasi e parchi, la raccolta e il ricovero di animali feriti o in difficoltà, la divulgazione nelle scuole, l’organizzazione di convegni e congressi; svolge attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche dirette, organizzando campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero, riproduzione e reintroduzione delle specie maggiormente minacciate di estinzione; contribuisce alla tutela del patrimonio faunistico dello Stato e dell’habitat naturale mediante proprie Guardie particolari giurate volontarie, nominate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, per la salvaguardia degli ambienti naturali, per la vigilanza venatoria e per la protezione degli animali; interviene direttamente alla difesa della natura attraverso il Servizio Nazionale di Vigilanza Ambientale-Ittico-Venatoria, con Guardie Giurate Volontarie addette, a norma dell’art. 27 della legge n. 157 dell’11/2/1992 e delle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla tutela e salvaguardia degli ambienti naturali, del patrimonio faunistico e alla protezione degli animali.

La F.O.I. – ONLUS rilascia ai soci allevatori, nonché agli Enti pubblici che ne facciano richiesta, gli anelli inestensibili ed inamovibili F.O.I. – ONLUS, dotati di numero R.N.A. e dell’anno di emissione, che servono ad identificare gli animali ed a ricondurli al loro legittimo possessore.

La F.O.I. - ONLUS non persegue fini speculativi né di lucro; non svolge attività diverse da quelle di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

AI fine di realizzare pienamente i suoi scopi, la F.O.I. - ONLUS riconosce e sollecita le autonomie territoriali e settoriali e, pertanto, adegua le sue strutture all’esigenza del decentramento e dell’autonomia.

La F.O.I. - ONLUS aderisce agli organismi Internazionali istituiti per il raggiungimento di analoghe finalità.

La F.O.I. – ONLUS aderisce alla C.O.M. ITALIA e tramite essa alla C.O.M., nonché alla FEDERALATI.

TITOLO Il

Composizione - affiliazione - tesseramento

Articolo 5 La F.O.I. - ONLUS è costituita da:

a) soci ordinari: sono le Associazioni federate - enti non commerciali- che svolgono attività continuativa. I Soci delle stesse sono iscritti alla F.O.I. - ONLUS con diritto a speciale

tessera;

b) soci onorari: sono gli Enti pubblici e privati nonché le persone di qualunque nazionalità che, per le loro attività o benemerenze in campo ornitologico, sono chiamati dall’Assemblea Generale a far parte della F.O.I. - ONLUS

Articolo 6 Il numero delle Associazioni aderenti alla F.O.I. - ONLUS è illimitato.

Per richiedere l’affiliazione, le Associazioni devono costituirsi legalmente ed avere un minimo di (15) quindici Soci promotori.

L’affiliazione decorre dal giorno della delibera di ammissione e dura fino al recesso, allo scioglimento o all’espulsione dell’Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7 Le Associazioni entrano a far parte della F.O.I. - ONLUS dietro presentazione di apposita domanda, redatta ed inoltrata al Consiglio Direttivo Federale secondo la procedura stabilita dal Regolamento.

Non possono essere affiliate alla F.O.I. - ONLUS le Associazioni che perseguono scopi speculativi e commerciali.

Articolo 8 Con la presentazione della domanda di affiliazione le Associazioni assumono per sé e per i propri Soci l’obbligo di osservare il presente Statuto ed i Regolamenti della F.O.I. - ONLUS

Articolo 9 Tutti i Soci iscritti alle Associazioni federate devono essere muniti di tessera federale.

Ciascuna Associazione può annoverare tra i propri aderenti :

Soci ordinari allevatori;

Soci allevatori allievi; di età compresa fra i 9 e 18 anni;

Soci non allevatori;

Soci onorari.

I Soci allevatori sono iscritti obbligatoriamente al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.) con un numero progressivo federale di matricola.

Non è ammessa l’iscrizione a più di un’Associazione quale Socio ordinario; il Socio ordinario di una Associazione può essere socio non allevatore o socio onorario di altre Associazioni.

Articolo 10 Le Associazioni federate cessano di far parte della F.O.I. - ONLUS:

a) per il venir meno delle condizioni, previste dal presente statuto e dal Regolamento, in base alle quali era stata accolta la domanda di affiliazione;

b) per recesso;

c) per scioglimento;

d) per espulsione.

Le relative procedure sono indicate nel Regolamento.

Articolo 11 Con l’uscita dalla F.O.I. - ONLUS le Associazioni ed i loro Soci perdono i diritti derivanti dall’affiliazione.

TITOLO III

Doveri e diritti delle Associazioni e dei tesserati

Articolo 12 I doveri e i diritti delle Associazioni e dei tesserati, che discendono dall’osservanza dello Statuto e dallo svolgimento della attività in campo ornitologico secondo gli scopi e le finalità in esso previsti, sono disciplinati dal Regolamento.

TITOLO IV

Organi federali

Articolo 13 Gli Organi della Federazione sono:

a) l’Assemblea delle Associazioni;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo Federale (C.D.F.);

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) Il Collegio dei Probiviri.

Assemblea

Articolo 14 L’Assemblea Generale delle Associazioni è l’organo supremo della F.O.I. - ONLUS

L’Assemblea ha il compito di indicare l’orientamento e gli indirizzi dell’attività federale. Le sue deliberazioni, adottate a maggioranza assoluta di voti o alle diverse qualificate maggioranze previste dal presente Statuto e dal Regolamento, vincolano gli altri Organi federali, tutte le Associazioni e i tesserati. l Soci ordinari di cui alla lettera a) del precedente articolo 5 sono rappresentati nell’Assemblea Generale dal Presidente dell’Associazione o da altro socio dell’Associazione medesima, munito di regolare delega.

Articolo 15 Per essere rappresentata all’Assemblea Generale un’Associazione, membro ordinario, deve essere affiliata alla F.O.I. – ONLUS ed essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Articolo 16 Hanno diritto di partecipare all’Assemblea:

a) con diritto di parola e con un solo voto, ai sensi art. 2532 comma 2 C.C.:

il Presidente di ciascuna Associazione federata o altro socio dell’Associazione espressamente a ciò delegato;

b) con diritto di parola e senza diritto di voto:

i Membri degli Organi Federali di cui al precedente articolo 13, lettera b), c), d) ed e), nonché il Presidente dell’Ordine dei Giudici, i Presidenti delle Commissioni Tecniche Nazionali di Specializzazione, i Presidenti dei Raggruppamenti Regionali; il rappresentante dei Clubs di specializzazione, o loro delegati.

Articolo 17 Le deleghe possono essere rilasciate ai soli aventi diritto a partecipare all’Assemblea, indicati alla lettera a) del precedente articolo 16. Le deleghe sono consentite soltanto rispetto ad Associazioni appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale.

E’ ammessa una sola delega e, pertanto, il delegato può rappresentare soltanto due Associazioni, compresa la propria.

Articolo 18 L’Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata, su delibera del Consiglio Direttivo Federale, almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione federale e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno; in particolare per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e la ratifica di eventuali delibere adottate dal Consiglio Direttivo Federale in materia contributiva.

Spetta inoltre all’Assemblea l’elezione del Presidente con la lista dei membri del Consiglio Direttivo Federale, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri del Collegio dei Probiviri.

E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Federale o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Mancando anche il Vicepresidente, sarà presieduta dal Consigliere più anziano d’età fra quelli presenti.

Articolo 19 L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo Federale per l’esame di modifiche allo Statuto o per gravi circostanze; può essere inoltre convocata, per le medesime ragioni, su richiesta di un terzo dei Consigli Regionali o di un decimo delle Associazioni federate.

Articolo 20 Le norme per la convocazione, la partecipazione e il funzionamento delle Assemblee sono fissate dal Regolamento.

Articolo 21 In caso di assoluta necessità l’Assemblea Generale può nominare un Commissario con il compito di amministrare la F.O.I. - ONLUS e di preparare le elezioni per la costituzione di un regolare Consiglio Direttivo Federale.

Il mandato affidato al Commissario della F.O.I. - ONLUS può durare al massimo tre mesi.

Consiglio Direttivo Federale

Articolo 22 La rappresentanza della F.O.I. - ONLUS nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente o a chi ne fa le veci.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o impedimento del medesimo.

Articolo 23 Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile, anche più volte, consecutive o non. La decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, comporta la decadenza di tutto il Consiglio Direttivo Federale in carica.

Il Presidente può revocare al massimo tre Consiglieri durante il triennio di durata della carica; in tal caso, sottoporrà la questione alla prima riunione del Consiglio Direttivo Federale.

I Consiglieri proposti dal Presidente dovranno essere scelti fra quelli indicati dai Raggruppamenti nell’apposito elenco dagli stessi predisposto ed assumono il ruolo di quelli revocati o cessati e restano in carica fino allo scadere del triennio.

Se viene a mancare il Presidente, il Vice Presidente e/o il Consigliere più anziano convocano d’urgenza l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo Federale.

Articolo 24 Le norme per le designazioni dei candidati e per l’elezione del Presidente sono fissate dal Regolamento.

Articolo 25 Il Consiglio Direttivo Federale è composto dal Presidente e da sei Consiglieri membri, scelti dal Presidente in lista chiusa, fra i quali il Presidente nomina il Vicepresidente e il Segretario - Consigliere Delegato, qualora non intenda avvalersi dell’opera di un Segretario esterno al Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento temporaneo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere Delegato o dal Consigliere più anziano di età.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo Federale:

a) il socio che non sia iscritto nel libro degli associati ordinari da almeno tre anni;

b) il socio che non sia in regola con le obbligazioni assunte verso la Federazione;

c) il socio che abbia subito provvedimenti disciplinari definitivi nell’ultimo quinquennio o condanne penali definitive.

Articolo 26 Il Consiglio Direttivo Federale è investito di tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, esclusi quelli che per legge o per statuto spettano all’Assemblea.

Per determinati atti o categorie di atti e per singoli negozi, i poteri potranno essere conferiti a singoli Consiglieri.

Delle attività svolte dai titolari di deleghe dovrà essere data relazione al Consiglio Direttivo Federale alla sua prima riunione.

Articolo 27 Il Consiglio Direttivo Federale si riunisce in via ordinaria, di regola, sei volte all’anno; in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

Articolo 28 Il Presidente può decidere di costituire Commissioni o Comitati.

Il Consiglio Direttivo Federale, con propria delibera, su proposta del Presidente, determina i poteri e le attribuzioni dei Comitati e delle Commissioni nonché le altre norme per il funzionamento degli stessi.

Delle adunanze e deliberazioni dei Comitati e delle Commissioni viene redatto verbale, inviato alla Segreteria entro quindici giorni dalla data della riunione.

Delle decisioni assunte dai Comitati e dalle Commissioni viene data relazione al Consiglio Direttivo Federale nella sua prima adunanza.

Articolo 29 Ai componenti il Consiglio Direttivo Federale è dovuto il solo rimborso delle spese vive incontrate per l’espletamento del mandato e degli incarichi inerenti e conseguenti.

L’accettazione della carica di Presidente o di Consigliere Federale determina l’immediata decadenza da ogni carica elettiva, sia federale che locale.

I Consiglieri mantengono la qualifica di giudice, ma non possono esercitare l’attività nel territorio nazionale per il periodo di durata della carica.

Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 30 Il Collegio dei Revisori dei Conti, cui è demandato di vigilare sulla corretta amministrazione della F.O.I. - ONLUS, è composto di tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il suo Presidente.

Articolo 31 Le norme per la designazione dei candidati e per l’elezione dei componenti il Collegio sono fissate dal Regolamento.

Articolo 32 I Revisori dei Conti non possono rivestire altre cariche nell’ambito della F.O.I. - ONLUS.

Collegio dei Probiviri

Articolo 33 Il Collegio dei Probiviri, cui è demandato di pronunciarsi sulle controversie sorte tra la F.O.I. - ONLUS e le Associazioni o i loro Soci e tra le Associazioni stesse, è composto di tre Membri, preferibilmente scelti fra i magistrati o nel campo forense.

I Probiviri non devono far parte di Associazioni federate; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Articolo 34 L’elezione a Probiviro avviene per acclamazione da parte dell’Assemblea Generale su proposta concordata tra il Consiglio Direttivo Federale ed i vari Consigli Regionali.

TITOLO V

Ordine dei Giudici

Articolo 35 I Giudici sono riuniti in un Organo tecnico denominato “Ordine dei Giudici”, il quale fa parte integrale e integrante della F.O.I. – ONLUS.

L’Ordine dei Giudici è retto da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Federale.

Esso è suddiviso in vari Collegi, ciascuno dei quali è costituito dai Giudici della rispettiva specializzazione.

Le deliberazioni dell’Ordine dei Giudici devono essere trasmesse al Consiglio Direttivo Federale, il quale ha potere di annullamento qualora le stesse risultassero in contrasto con il Regolamento dell’Ordine medesimo, con il presente Statuto, o con i Regolamenti.

Articolo 36 Il Consiglio dell’Ordine dei Giudici è costituito dal Presidente dell’Ordine e dai sette Presidenti delle CC.TT.NN., e tra questi verrà nominato il Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Articolo 37 L’Ordine dei Giudici è autorizzato ad una propria gestione.

La F.O.I. - ONLUS stanzia nel proprio bilancio un contributo annuale da erogarsi all’Ordine dei Giudici, stabilito in base al bilancio preventivo dell’Ordine medesimo.

La richiesta del contributo annuale, unitamente al bilancio di previsione, deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo Federale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

TITOLO VI

Commissioni Tecniche Nazionali di Specializzazione

Articolo 38 Sono Organi Tecnici della F.O.I. - ONLUS le Commissioni Tecniche di Specializzazione per le seguenti razze o gruppi di razze:

a) Canarini forma e posizione arricciati;

b) Canarini forma e posizione lisci;

c) Canarini di colore;

d) Ondulati e Psittacidi;

e) Ibridi - esotici - indigeni;

f) Canarini da canto Harzer-Roller;

g) Canarini da canto Malinois

Eventuali altre Commissioni potranno essere successivamente costituite dal C.D.F della F.O.I. - ONLUS

Articolo 39 La costituzione della CC.TT.NN. è promossa dalla F.O.I. - ONLUS allo scopo di favorire il progresso tecnico e scientifico degli ornicoltori, la valorizzazione e l’incremento delle varie razze allevate.

Articolo 40 Le CC.TT.NN. sono rette da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Federale.

Le deliberazioni delle CC.TT.NN. devono essere trasmesse al Consiglio Direttivo Federale, il quale ha potere di annullamento qualora le stesse risultassero in contrasto con il Regolamento delle CC.TT.NN. medesime, con il presente Statuto o con i Regolamenti.

Articolo 41 Le CC.TT.NN. sono costituite da un numero di membri variabile da tre a cinque, eletti dai componenti il Collegio Giudici della corrispondente Specializzazione. Il numero dei componenti le singole Commissioni è fissato dal Consiglio Direttivo Federale, a seconda delle esigenze di ciascuna di esse.

l componenti le CC.TT.NN. durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Articolo 42 Le CC.TT.NN. sono autorizzate ad una loro gestione.

La F.O.I. - ONLUS stanzia nel proprio bilancio contributi annualida erogarsi alle CC.TT.NN., stabiliti in base ai singoli bilanci preventivi limitatamente e compatibilmente a quanto ritenuto necessario al conseguimento degli scopi tecnici perseguiti.

Le richieste di contributo, unitamente al bilancio di previsione, devono essere trasmesse al Consiglio Direttivo Federale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

TITOLO VIII

 Raggruppamenti Regionali

Articolo 43 Le Associazioni federate costituiscono Raggruppamenti Regionali, quali organi periferici di decentramento e di coordinamento della F.O.I. - ONLUS

I Raggruppamenti Regionali operano nell’ambito regionale con i poteri, le competenze e le funzioni fissati dal presente Statuto e dal Regolamento dei Raggruppamenti.

Le norme per l’elezione del Consiglio Direttivo del Raggruppamento, per la convocazione ed i poteri dell’Assemblea, nonché quelle relative ai rapporti fra Consiglio Direttivo Federale e Consiglio Direttivo del Raggruppamento sono indicate nel Regolamento dei Raggruppamenti.

La F.O.I. - ONLUS stanzia nel proprio bilancio contributi annuali da erogarsi ai Raggruppamenti, stabiliti in base ai singoli bilanci preventivi limitatamente e compatibilmente a quanto ritenuto necessario al conseguimento degli scopi perseguiti.

Le richieste di contributo, unitamente al bilancio di previsione devono essere trasmesse al Consiglio Direttivo Federale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

TITOLO VIII

Patrimonio - Bilanci

Articolo 44 Il patrimonio della F.O.I. - ONLUS è costituito:

a) dai beni immobili e mobili di sua proprietà;

b) dai fondi liquidi e dai titoli.

Le entrate sono costituite:

a) dalle quote di affiliazione versati dalle Associazioni e dai tesserati, nonché da ogni altro contributo che l’Assemblea Generale o, per sua delega, il Consiglio Direttivo Federale riterranno di stabilire a carico della Associazioni federate e dei loro soci;

b) da eventuali contributi concessi alla F.O.I. - ONLUS dallo Stato, dalle Regioni, da Enti pubblici e da privati;

c) da eventuali lasciti e donazioni;

d) dagli avanzi di gestione;

Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 45 L’esercizio finanziario della F.O.I. - ONLUS coincide con l’anno solare.

Ogni anno viene redatto, a norma di regolamento, un rendiconto economico e finanziario, che deve essere approvato entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario cui si riferisce.

I bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la Segreteria: ciascuna Associazione può prenderne visione.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Articolo 46 Salvo quanto previsto dal precedente art. 33, nessuna carica federale, ordinaria o straordinaria, per elezioni o per nomina, può essere affidata a chi non è iscritto alla F.O.I. - ONLUS da almeno tre anni.

Chi ha ricevuto una sanzione disciplinare non può ricoprire alcuna carica tecnica o amministrativa all’interno della F.O.I.

– ONLUS per un periodo di cinque anni decorrente dallo scadere della durata della sanzione.

Articolo 47 Tutte le cariche federali e regionali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento del mandato.

Articolo 48 Per l’approvazione di modifiche statutarie, a norma dell’art. 21 del C.C., occorre la presenza, in proprio o per delega, in Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata, di almeno tre quarti delle Associazioni federate. Le delibere relative dovranno essere adottate dalla maggioranza dei presenti.

Per l’approvazione di modifiche al Regolamento occorre la presenza in prima convocazione di almeno la metà più una delle Associazioni aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo più una delle Associazioni aventi diritto al voto.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 49 Lo scioglimento della F.O.I. - ONLUS può essere deliberato dalla Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata.

La delibera di scioglimento deve essere adottata, a norma dell’art. 21 del C.C., con il voto favorevole di almeno tre quarti delle Associazioni federate.

Articolo 50 In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio federale è devoluto ad altra ONLUS con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 51 Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in vigore sulle persone giuridiche.

C.I.C.L. Prima edizione scheda 02/02/2008 aggiornamento 02/02/2008

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