- Visto che il Comune di Roma, secondo l�articolo 2 comma 12 del proprio Statuto, fissa fra i propri compiti �la tutela degli animali e favorisce la condizioni di coesistenza fra le diverse specie esistenti�;
- Visto l�articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla
osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla
protezione degli animali;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320
�Regolamento di Polizia Veterinaria�;
- Vista la legge nazionale 14 agosto 1991, n.281 e la legge regionale 21
ottobre 1997, n.34 per la tutela degli animali d�affezione e la prevenzione del
randagismo;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003
Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet-therapy;
- Vista la legge regionale 6 ottobre 2003 n.33 Norme in materia di cani da
presa, molossoidi e loro incroci;
- Vista la Legge 14 ottobre 1985, n.623 Ratifica ed esecuzione delle
convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione
degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976
e il 10 maggio 1979;
- Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 Attuazione della direttiva
98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 Attuazione della
direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto
cos� come modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n.388;
- Visto il Decreto Legislativo 1� settembre 1998, n.333 Attuazione della
direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la
macellazione o l'abbattimento;
- Vista la Legge 7 febbraio 1992, n.150 Disciplina dei reati relativi
all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle
specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo
1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Regolamento (CEE)
n.3626/82, e successive modificazioni, nonch� norme per la commercializzazione e
la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire
pericolo per la salute e l'incolumit� pubblica;
- Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.116 Attuazione della
direttiva n.86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici;
- Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- Vista la legge regionale 5 aprile 1988 n.18 Tutela di alcune specie di
fauna minore;
- Vista la legge regionale 14 dicembre 1990 n.89 Norme sulla detenzione,
l�allevamento ed il commercio di animali esotici;
- Visto l�articolo 70 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l�articolo 129 del Regio Decreto 6 maggio
1940, n.635 Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza e la relativa Circolare del Ministro dell�Interno 3 ottobre 1994,
n.559/LEG/200.112.bis interpretativa del Decreto Legislativo 13 luglio 1994
n.480;
- Vista la legge 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali, nonch� di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate;
- Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies,
638, 672 e 727 del Codice penale;
- Vista l�Ordinanza del Ministro della Salute 27 agosto 2004 Tutela
dell'incolumit� pubblica dall�aggressivit� di cani;
- Vista l�Ordinanza del Ministro della Salute 5 luglio 2005 Divieto dell'uso
del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani;
- Letta la Dichiarazione Universale dei diritti dell�animale proclamata
all�Unesco il 15 ottobre 1978;
- Considerate le Ordinanze Sindacali n. 356/96, 372/97, 431/97, 268/00 e
255/04;
- Considerato il Regolamento Veterinario del Comune di Roma;
- Rilevata la necessit� di coordinare in un Regolamento la tutela degli
animali che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio
comunale
- Visto che, fin dal 1994, � stato istituito l�Ufficio Diritti degli
Animali
delibera il seguente Regolamento sulla tutela degli animali
COMUNE di ROMA REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI
Approvato all�unanimit� dal Consiglio Comunale
il 24 ottobre 2005
In vigore dal 9 novembre 2005
Titolo I - PRINCIPI
Art. 1 - Profili istituzionali.
1. Il Comune di Roma, nell�ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal
proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel
proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile
di una morale biocentrica e dell�ambiente.
2. Il Comune di Roma riconosce agli
individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un�esistenza
compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli
Organi di vigilanza pu� adottare provvedimenti per la loro tutela.
3. La citt� di Roma, comunit� portatrice di elevati valori di cultura e civilt�, individua
nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla
tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta
convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l�ambiente, il
Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione
degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni
animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche
degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
Art. 2 - Valori etici e culturali.
1. Il Comune di Roma, in base all�articolo 2 della Costituzione della Repubblica
Italiana, riconosce la libert� di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo
o associato, le attivit� connesse con l�accudimento e la cura degli animali.
2. Il Comune di Roma, opera affinch� sia promosso nel sistema educativo ed
informativo dell�intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto
all�infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro
caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli
stessi.
3. Il Comune di Roma, valorizza la tradizione e la cultura animalista
della citt� ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla
difesa degli animali.
Art. 3 - Competenze del Comune.
1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel
territorio comunale. Ai fini dell�esercizio della tutela il Comune � l�unico
soggetto che esprime il consenso informato relativamente all�applicazione di
terapie veterinarie nonch� al ricorso all�autanasia per gli animali allo stato
libero.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune
esercita la cura e la tutela 7 delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono
stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza
delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonch�
l�attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante
l�adozione di specifici provvedimenti applicativi.
Art. 4 - Tutela degli animali.
1. Il Comune
riconosce validit� etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano
al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la
sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla
conseguente legge regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali da
affezione, condanna e persegue gli atti di crudelt� contro di essi, i
maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altres� a
diffondere e promuovere l�effettivit� delle garanzie giuridiche poste dalla
normativa vigente a tutela degli animali.
Titolo II - DEFINIZIONI ed AMBITO di APPLICAZIONE
1. La definizione
generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente
Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati,
tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di
libert� o semilibert�.
Art. 6 - Ambito di applicazione.
1. Le
norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le
specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio
del Comune di Roma.
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7 - Obblighi dei detentori di animali.
1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovr� averne cura e rispettare
le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di propriet� o detenuti
a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni
qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o
detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli
secondo la specie, classi d�et�, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali
appartengono.
4. A tutti gli animali di propriet�, o tenuti a qualsiasi
titolo, dovr� essere garantita costantemente la possibilit� di soddisfare le
proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche,
fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi
titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora
dell�animale stesso.
6. Il competente Ufficio per la tutela degli animali
promuove ed incentiva annualmente anche con l�aiuto dei Servizi Veterinari delle
Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale,
campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i
relativi adempimenti di iscrizione all�anagrafe canina e apposizione del sistema
identificativo (microchip).
Art. 8 - Maltrattamento di animali.
1. E� vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei
confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E� vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell�acqua e del cibo
necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro
salute.
3. E� vietato tenere cani ed altri animali all�esterno sprovvisti di
un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni
dell�animale, dovr� avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre
lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per
la salute dell�animale.
4. E� vietato tenere animali in isolamento e/o
condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o
privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici
della loro specie.
5. E� vietato tenere permanentemente cani e gatti in
terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in
spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le
rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o
cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all�interno
dell�appartamento.
6. E� vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla
madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un
medico veterinario.
7. E� vietato detenere permanentemente animali in gabbia
ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di
uccelli, piccoli roditori e di quelli detenuti nel Bioparco.
8. E� vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o
psichica; � altres� vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o
poveri di stimoli) che impediscono all�animale di manifestare i comportamenti
tipici della specie.
9. E� vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
10. E� vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e
combattimenti tra animali.
11. E� vietato colorare in qualsiasi modo gli animali
tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino
alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente
riconosciuti.
12. E� vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi
tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli
appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la
possibilit� di sdraiarsi e rigirarsi.
13. E� vietato condurre animali al
guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione
meccanica, animale o a mano. 14. E� vietato esporre animali in luoghi chiusi
a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
L�effettuazione di giochi pirotecnici all�interno o in prossimit� di aree verdi
deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela
degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.
15. E� vietato
lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di
contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno;
� altres� vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi
permanentemente anche se all�ombra e con i finestrini aperti. E� altres� vietato
trasportare animali in carrelli chiusi.
16. E� vietato non garantire agli
animali detenuti a qualsiasi titolo l�alternanza naturale del giorno e della
notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovr�
stabilirne la data d�inizio e fine del trattamento;
17. E� vietato trasportare o porre animali nel baule dell�autovettura, anche se ferma, quando
questo � separato o non � tutt�uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il
portellone posteriore � parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;
18. E� vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione
che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere
scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovr� stabilire la data
d�inizio e fine del trattamento;
19. E� vietato stabulare animali in gabbie
con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che
hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la
pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il
benessere agli animali;
20. E� vietato mettere gatti alla catena o portarli
al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per pi� di sei ore salvo
motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l�obbligo di
indicare la data d�inizio e fine del trattamento;
21. E� vietato mantenere
animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o
senza la possibilit� di un rifugio ove nascondersi alla vista dell�uomo, questo
rifugio dovr� essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali
stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovr� essere una per
soggetto;
22. E� fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici
detenuti in cattivit� di riprodurre per quanto possibile le condizioni
climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura
ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o
aperti al pubblico.
23. E� vietata la detenzione, il commercio e l�immissione
in natura su tutto il territorio comunale di animali autoctoni ad eccezione dei
centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali e del Bioparco.Tale
eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati
per il solo fine del primo soccorso;
24. E� vietato l�uso di animali vivi
per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile
altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli
degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli
animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio
per la tutela degli animali con l�indicazione dei rivenditori dove si acquistano
od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l�alimentazione.
25. Se non
per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal
Regolamento d�Igiene, � vietato fissare un numero massimo di animali domestici
detenibili in abitazioni,� vietato impedire ai proprietari o detentori di
animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L�accesso degli animali
domestici all�ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di
condominio ove esistente.
26. E� vietato l�allevamento di animali al fine di
ottenere pellicce.
27. E� vietata la vendita, la detenzione e l�uso di
collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che
possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l�animale all�obbedienza o
per impedire l�abbaiare naturale.
28. E� vietato l�uso per i cani di collari
a strangolo, di museruole �stringi bocca�, salvo speciali deroghe certificate
dal medico veterinario �o da un educatore cinofilo iscritto all�Albo regionale
degli esperti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004,
n.847, che ne attesti la necessit�. Il certificato, in originale, dovr�
prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l�animale.
29. Ai sensi dell�articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d�Europa per
la protezione degli animali da compagnia � fatto divieto di tagliare o
modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del
dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
30. E� vietato l�uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare
mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
31. E� vietato l�uso di macchine per il
lavaggio o l�asciugatura di animali che non consentono all�animale una
respirazione esterna alle macchine stesse.
Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna
selvatica.
1. E� fatto divieto sul territorio comunale di molestare,
catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica,
fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l�esercizio
della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro
progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti
di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse
risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le
zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e
qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale
deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli
animali 3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti
artificiali o naturali e dei corsi d�acqua, con presenza di mammiferi, uccelli,
rettili o anfibi, dovr� sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo
alla data d�inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali
per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
Art. 10 - Abbandono di animali.
1. E�
vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia
appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio
comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per
maltrattamento non pu� detenere animali a qualsiasi titolo. 3. E� fatta
salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di
fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici
autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 11 - Avvelenamento di animali.
1.
Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, �
proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l�esercizio della
caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilit� penali,
detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di
esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano
tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le
operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con
modalit� tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali
e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle
zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di
sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge
all�Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove
possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli
animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l�utilizzo, nonch� i luoghi
in cui gli avvelenamenti si sono verificati. 2. L�Ufficio competente per la
tutela degli animali determiner� proposte di tempi e modalit� di sospensione
delle attivit� svolte nell�area interessata e solleciter� la bonifica del
terreno e/o luogo interessato dall�avvelenamento, che dovr� essere segnalato con
apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.
Art. 12 - Attraversamento di animali, barriere
antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri.
1. A
tutela dell�incolumit� pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei
punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si
rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispone appositi
attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e
contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per
impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata. Deve essere apposto un
adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle
vetrate che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli. 2.
Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, l�Ufficio
competente per la tutela degli animali propone l'installazione di apposita
cartellonistica per segnalare l�attraversamento di animali. 3. I vari
soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro
conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano
ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali
domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un�idonea
collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di
tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione all�Ufficio
competente per la tutela degli animali almeno sessanta giorni prima dall�inizio
previsto dai lavori. A tal fine l�Ufficio competente per la tutela degli animali
potr� far modificare le indicazioni e collaborer� con le associazioni di
volontariato presenti sul territorio per l�individuazione entro sessanta giorni
dei sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attivit� connesse.
4. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al
cantiere e dovr� essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle
colonie interessate dagli interventi; dovr� altres� essere consentita alle
gattare/i di cui all�articolo 37 comma 3, od in alternativa a persona incaricata
dall�Ufficio competente per la tutela degli animali, con le modalit� pi�
opportune, la possibilit� di continuare ad alimentare tali animali. 5. Al
termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed
adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio
loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di
provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del
benessere. 6. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza
ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di
animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere
segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie,
caratteristiche etolologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare,
eventuali divieti normativi in vigore.
Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di
trasporto pubblico e negli arenili.
1. E� consentito l�accesso degli
animali domestici negli arenili e su tutti i mezzi di trasporto pubblico
operanti nel Comune di Roma secondo le modalit� e con i limiti di cui al
presente articolo. 2. Per i cani sui mezzi di trasporto � obbligatorio l�uso
del guinzaglio e della museruola, per i gatti � obbligatorio il trasportino. La
salita sui mezzi di superficie � concessa dalla porta anteriore mentre sui mezzi
su rotaia la salita e la discesa sono possibili sul primo e sull�ultimo
vagone. 3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce
animali sui mezzi di trasporto pubblico dovr� posizionarsi in prossimit� del
conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno
alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. 4. Non potranno essere
trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali
appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo
soccorso. 5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti
degli stessi hanno la facolt�, tramite preventiva comunicazione telefonica se
prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di
piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al
trasporto. 6. Per la regolamentazione dell�accesso agli arenili dedicati
entro il 31 marzo di ogni anno l�Ufficio competente per la tutela degli animali
proporr� le modalit� di utilizzo degli spazi opportunamente individuati a tal
fine. 7.Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono
essere concessi all�obbligo della museruola per i cani con particolari
condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria
che indichi il periodo di tale esenzione e che sar� esibita a richiesta degli
Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilit�
del proprietario e del detentore che adotter� gli accorgimenti necessari.
Art. 14 - Divieto di accattonaggio con
animali.
1. E� fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare
animali di qualsiasi specie ed et� per la pratica dell�accattonaggio. 2.
Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli
animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.
Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio,
vincita, oppure omaggio.
1. E� fatto assoluto divieto su tutto il
territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi
mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in
omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle
sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi
tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E� altres� vietata la cessione a
qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all�anagrafe
canina. 2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle
Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all�Albo
regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell�ambito delle
iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate
all�Ufficio competente per la tutela degli animali.
Art. 16 - Divieti e regolamentazione di spettacoli
e intrattenimenti con l�utilizzo di animali.
1. Nelle more
dell�approvazione di legge regionale, � vietata su tutto il territorio qualsiasi
forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o
senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l�utilizzo di
animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui
sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre,
manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza
fine di lucro autorizzate previo parere dell�Ufficio competente per la tutela
degli animali. Non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati,
purch� non ledano la dignit� degli animali in esse impiegati. 2. E� vietata
altres� qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attivit� di
cui al presente articolo. 3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma
1, � consentito l�attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle
disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla
Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell�Ambiente, con sua delibera
del 10 maggio 2000,�Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle
mostre viaggianti�, emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998.
Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in
loco. 4. E� vietato l�impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo
del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi. 5. Nei confronti dei
soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del
presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di
intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell�attivit�
e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui
al presente regolamento. 6. L�utilizzo di animali per riprese di cinema, tv,
pubblicit�, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalit�,
condizioni di impiego e provenienza degli animali, all�Ufficio comunale
competente per la tutela degli animali che potr� stabilire di volta in volta in
maniera specifica le modalit� di tutela dei soggetti che si intendono impiegare
fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al
controllo. 7. E� vietata la pubblicizzazione e la diffusione di materiali ed
informazioni riguardanti strutture di detenzione di animali, ad eccezione del
Bioparco, attraverso strutture e mezzi comunali di ogni tipo.
Art. 17 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido.
1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovr� fare
tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicher� al
Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio. 2. Chiunque
rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati � tenuto a comunicarlo senza
ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio ed al
competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda i
cani la comunicazione va effettuata al Canile Municipale. 3. Chiunque
rinvenga animali feriti � tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio
Veterinario dell�Azienda Usl competente per territorio ed al competente Ufficio
comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda cani e gatti la
comunicazione va effettuata anche al Canile Municipale mentre per i selvatici va
effettuata ai Centri di Recupero autorizzati dalla Provincia. 4. In caso di
rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, pu� effettuare la
messa in sicurezza dell�animale stesso. Il primo soccorso pu� essere svolto solo
da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle
associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie
al fine di garantire il buon esito dell�intervento. 5. Gli animali non
possono essere dati in adozione, anche temporanea,n� ceduti a qualsiasi titolo,
a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per
abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.Tale
dichiarazione avverr� tramite autocertificazione.
Art. 18 - Fuga, cattura, uccisione di
animali.
1. La fuga di un animale pericoloso dovr� essere
immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell�Azienda USL competente per
territorio, all�Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze
dell�Ordine. Qualora l�animale non possa essere catturato con i normali metodi
di contenimento, l�Azienda USL pu� richiedere l�intervento di veterinari
specificatamente autorizzati alla detenzione ed all�utilizzo di strumenti di
narcosi a distanza. Solo quando � minacciata gravemente la pubblica incolumit� e
si dovr� procedere all�abbattimento dell�animale, tale decisione dovr� essere
presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano consultando l�Ufficio
competente per la tutela degli animali. 2. La soppressione degli animali,
detenuti in canili o di propriet� � consentita esclusivamente se gravemente
malati e non pi� curabili o di comprovata pericolosit�, con attestazione del
veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del
certificato di morte al Servizio Veterinario dell�Azienda USL competente per
territorio ed all�Ufficio competente per la tutela degli animali con
specificazione delle cause che hanno portato alla decisione. 3. La
soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati
con il Comune di Roma potr� avvenire soltanto se gravemente malati e non pi�
curabili o di comprovata pericolosit� e soltanto previo benestare dell�Ufficio
competente per la tutela degli animali
1. Il Comune di
Roma promuove nel suo territorio le attivit� di cura, riabilitazione e
assistenza con l�impiego di animali. 2. A condurre le attivit� dovranno
essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente
allo scopo. 3. La cura e la salute degli umani in queste attivit� non potr�
essere conseguita a danno della salute e dell�integrit� degli animali. 4.
Quanti vogliano avviare o gestiscono attivit� di pet therapy dovranno presentare
comunicazione all�Ufficio competente per la tutela degli animali che far�
conoscere queste disposizioni e vigiler� sulla loro applicazione. 5. Ai fini
della corretta attuazione dei programmi di attivit� assistite dagli animali
(AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) � vietata l�utilizzazione di
cuccioli, di animali selvatici ed esotici. 6. Tutti gli animali impiegati in
attivit� e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare
che ne attesti lo stato sanitario, le capacit� fisiche e psichiche, fra le quali
in particolare la socievolezza e la docilit�, nonch� l�attitudine a partecipare
a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono
comportare per l�animale fatiche o stress psichici o fisici, n� consistere in
attivit� che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o
permanenti, ovvero sfruttamento. 7. Gli animali impiegati in programmi di
AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle
condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro
impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l�addestratore.
Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono
esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera,
agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso
al possibilit� di adozione da parte di associazioni e privati escludendo
esplicitamente la possibilit� di macellazione per quelli utilizzati a fini
alimentari. 8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono
provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da
allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di propriet� delle persone
di cui al precedente comma 2.
Art. 20 - Allevamento, esposizione e cessione a
qualsiasi titolo di animali.
1. Le manifestazioni pubbliche che
coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere
dell�Ufficio competente per la tutela degli animali in relazione al benessere
degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori
faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell�evento, specificando il
nominativo del medico veterinario responsabile dell�assistenza zooiatrica
presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari
di tutti gli animali. 2. E� fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di
vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all�esterno
del punto vendita. 3. Gli animali detenuti all�interno dell�esercizio
commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati
dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua
e di cibo.
4. Non sono consentite le attivit� commerciali ambulanti ed
occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari
autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite
all�articolo 7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle
dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la
detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
7. Con Determinazione Dirigenziale dell�Ufficio competente per la tutela degli animali
potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle
caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono
custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
8. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative
nazionali e locali per le attivit� commerciali, nonch� una dichiarazione sulla
sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all�
Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza
trimestrale.
9. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi
titolo di animali a minori di anni 18.
10. L�attivazione degli impianti
gestiti da privati per l�allevamento, l�addestramento, il commercio o la
custodia di animali deve ottenere il parere dell�Ufficio competente per la
tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli
animali.
11. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l�affidamento di cani
e gatti pu� avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati,
negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili
convenzionati e in quelli privati previo rilascio all�acquirente, quindi al
nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno
una copia di pubblicazione sulle necessit� etologiche dell�animale in questione
ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
12. E�
vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo
scopo di svilupparne l�aggressivit�.
Art. 21 - Macellazione degli animali.
1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato
familiare pu� essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa
autorizzazione del Comune ai sensi dell�articolo 13 del Regio Decreto 3298/29,
sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione
dell�Azienda USL. L�autorizzazione sar� rilasciata a condizione che sia previsto
ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell�animale ai sensi del Decreto
Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso
privato familiare � vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. E� fatto divieto
di macellare animali nelle �fattorie didattiche� durante la visita di
minorenni.
Art. 22 - Inumazione di animali.
1. Oltre all�incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti
� consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo
consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso
qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani
ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del
Servizio Veterinario dell�Azienda Usl competente per territorio. 2. ll Comune
di Roma pu� concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi
terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti
ed altri animali.
Art. 23 - Destinazione di cibo per
animali.
1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio
1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in
materia ambientale�, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all�Albo
regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali
d�affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni
pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei
residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi
tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di
somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare
all�alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie
feline.
Art. 24 - Scelte alimentari.
1. Nelle
mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Roma viene garantita,
a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilit� di optare
per un men� vegetariano (nessun prodotto derivante dall�uccisione di animali,
uova da allevamento all'aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine
animale).
Art. 25 - Associazioni animaliste e zoofile.
1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli
elenchi ambiente o sanit� del Registro regionale del volontariato, nonch� gli
altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di
protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle
popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal
fine: � a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali
ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale; � b)
collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie
animali presenti sul territorio comunale ed all�applicazione del presente
Regolamento; 2. Il Comune promuove lo sviluppo dell�associazionismo e lo
sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento,
attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni
animali.
Art. 26 - Attivit� motoria e rapporti
sociali.
1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovr� provvedere a
consentirgli, ogni giorno, l�opportuna attivit� motoria. I cani custoditi in
appartamento, in box o recinto con spazio all�aperto devono poter effettuare
regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia
una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal
successivo articolo. 2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con
giardino � fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la
presenza con 19 almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno
della propriet� in prossimit� dell�ingresso. 3. Ogni canile o rifugio
pubblico o privato deve disporre di un�adeguata area di sgambamento per i cani,
da usare con regolarit� per ogni cane detenuto. 4. Al fine di tutelarne il
benessere, in deroga all�articolo 12 del Regolamento di Polizia Urbana,�
consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso
fine, dalle fontane pubbliche.
Art. 27 - Divieto di detenzione a catena.
1. E� vietato detenere cani legati o a catena. E� permesso, per periodi di
tempo non superiori ad otto ore nell�arco della giornata, detenere i cani ad una
catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di
almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovr� essere munita
di due moschettoni rotanti alle estremit�.
Art. 28 - Dimensioni dei recinti.
1.
Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovr� essere inferiore
a metri quadrati 20; ogni recinto non potr� contenere pi� di due cani adulti con
gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in pi� comporter�
un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. 2. Per i cani custoditi
in box la superficie di base non dovr� essere inferiore a metri quadrati 9 per
cane. Ogni cane in pi� comporter� un aumento minimo di superfice di metri
quadrati 4.
Art. 29 - Guinzaglio e museruola.
1. I
cani di propriet� circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal
pubblico, nonch� nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti
con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di
indole aggressiva sono condotti con entrambe i dispositivi. 2. Nei luoghi
aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente
attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola
sotto la responsabilit� del proprietario e del detentore. I cani di indole
aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola. 3. I cani
possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti
dei luoghi privati purch� non aperti al pubblico e purch� detti luoghi siano
opportunamente recintati, in modo da non consentirne l�uscita sul luogo
pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono
utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell�ordine, dalle
Forza Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamit� naturali e
quelli che partecipano a programmi di pet therapy. 4. Temporanei esoneri
possono essere concessi all�obbligo della museruola per i cani con particolari
condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria
che indichi il periodo di tale esenzione e che sar� esibita a richiesta degli
Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilit�
del proprietario e del detentore che adotter� gli accorgimenti necessari.
Art. 30 - Accesso ai giardini, parchi ed aree
pubbliche, luoghi privati.
1. Ai cani muniti di guinzaglio
estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da
altro detentore � consentito l�accesso a tutte le aree pubbliche e di uso
pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia
espressamente vietato previo parere vincolante del competente Ufficio per la
tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l�indicazione
dell�area verde accessibile ai cani pi� vicina. 2. Nei luoghi aperti dove
non � presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono
essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilit� del
proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti
con guinzaglio e museruola. 3. E� vietato l�accesso ai cani nel raggio di
cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini. 4.
In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani muniti di guinzaglio
estensibile o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da
altro detentore � consentito l�accesso in tutti i cimiteri. Temporanei esoneri
possono essere concessi all�obbligo della museruola per i cani con particolari
condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria
che indichi il periodo di tale esenzione e che sar� esibita a richiesta degli
Organi di controllo.Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilit� del
proprietario e del detentore che adotter� gli accorgimenti necessari.
Art. 31 - Aree e percorsi destinati ai
cani.
1. Nell�ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso
pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall�Ufficio competente per
la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e
delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune
attrezzature. 2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi,
correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la
responsabilit� degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture
presenti.
Art. 32 - Accesso negli esercizi pubblici (bar,
ristoranti).
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a
qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del
presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del
Comune di Roma. 2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che
conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia
guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino
disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all�obbligo
della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o
patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale
esenzione e che sar� esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani
sono comunque condotti sotto la responsabilit� del proprietario e del detentore
che adotter� gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facolt� di non
ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano
comunicazione all�Ufficio competente per la tutela degli animali.
Art. 33 - Cani liberi accuditi.
1. Quale
strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la
reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la
figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanit� 14
Maggio 2001 n. 5, il Comune di Roma riconosce e promuove la figura del cane
libero accudito.
2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che
abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani
liberi accuditi, propongono all�Ufficio competente per la tutela degli animali
ed al Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente per i
parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l�onere
della gestione volto a garantire all�animale i parametri minimi di sostentamento
dei cani.
3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati
gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente
competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con
il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un
medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per
la protezione degli animali regolarmente iscritte all�Albo regionale.
4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere
iscritti all�anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell�associazione
animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio
comunale per la tutela degli animali e portare una medaglietta ben visibile dove
devono essere indicati chiaramente la dicitura �cane libero accudito�, recapito
telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura
dell�animale.
5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono
seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario
Azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero
professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL
territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle
associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali
regolarmente iscritte all�Albo regionale e dall�Ufficio comunale competente per
la tutela degli animali.
Art. 34 - Raccolta deiezioni.
1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in
prossimit� di alberi, negli spazi verdi ed in prossimit� degli scolatoi a
margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti
alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare
l�insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze. 2.
Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi
pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attivit� motorie, ludiche
e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani
debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea
all�asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da
cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla
effettuazione della raccolta delle feci. 3. Non � ammesso lasciar defecare i
cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
Art. 35 - Centri di addestramento-educazione.
1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per
cani deve presentare richiesta al Sindaco. L�autorizzazione verr� rilasciata
previo parere favorevole dell�Ufficio competente per la tutela degli animali
sentito il Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio. 2.
All�atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione
fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella
quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire
addestramenti intesi ad esaltare l�aggressivit� dei cani e rispettare le
disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all�entrata in
vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai
precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall�entrata in vigore
del presente Regolamento.
Art. 36 - Adozioni da canili e da privati
cittadini, sterilizzazione.
1. Gli affidi temporanei e le adozioni di
cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale
o con garante un Associazione riconosciuta di volontariato animalista. Per tale
pratica l�Ufficio competente per la tutela degli animali adotter� un modulo
ufficiale per l�operazione entro 60 giorni dall�entrata in vigore del presente
Regolamento che potr� essere aggiornato quando necessario. 2. La pratica
della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma
per la detenzione presso i cittadini, � obbligatoria nei canili pubblici e
privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione
Lazio.
Art. 37 - Definizione dei termini usati nel
presente titolo.
1. Per �gatto libero� si intende un animale che vive
in libert�, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per �colonia felina� si intende
un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libert� e frequentano abitualmente
lo stesso luogo. La presenza della colonia felina pu� essere segnalata tramite
apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento
delle colonie di gatti che vivono in libert� � denominata �gattaro� o �gattara�.
Art. 38 - Tutela dei gatti liberi.
1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.
Art. 39 - Compiti dell�Azienda USL.
1. L�Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei
gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni
animaliste all�interno della colonia di provenienza. Provvede altres� alla
vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.
Art. 40 - Cura delle colonie feline da parte
dei/delle gattari/e.
1. Il Comune riconosce l�attivit� benemerita dei
cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento
delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in
collaborazione con il Servizio Veterinario dell�Azienda Sanitaria USL competente
per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario
dell�Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verr� rilasciata
apposita attestazione che sar� inviata per conoscenza al competente Ufficio
comunale per la tutela degli animali.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a
� permesso l�accesso, al fine dell�alimentazione e della cura dei gatti, a
qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potr� essere
effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato
dall�Amministrazione Comunale.
Art. 41 - Colonie feline.
1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Roma che, nel caso di episodi di
maltrattamento, si riserva la facolt� di procedere a querela nei confronti dei
responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all�interno del territorio comunale sono censite dal Servizio
Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con
l�Ufficio competente per la tutela degli animali, le associazioni ed i singoli
cittadini.Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo
del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono;
eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il
competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed
esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti
persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.
Art. 42 - Alimentazione dei gatti.
1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il
prelievo di avanzi alimentari da destinare all�alimentazione dei gatti, oppure
ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere
successivamente istituite allo stesso scopo. 2. I/le gattari/e sono obbligati
a rispettare le norme per l�igiene del suolo pubblico e del decoro urbano
evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i
gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato
per i cibi solidi ad esclusione dell�acqua.
Art. 43 - Principi distintivi.
.1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all�attivit�
ippica in genere non � ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in
quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignit� e deve essere tutelato
il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non pi� idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario
o per mancata idoneit� all�abilitazione cos� come il cavallo utilizzato per
compagnia o attivit� sportiva, non potr� essere macellato o ceduto a qualunque
titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all�aperto, con
esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una
struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere
sempre disposizione dell�acqua fresca e devono essere nutriti in modo
soddisfacente.
4. E� fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati
in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre
metri;
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi
eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non
dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
6. Gli equini adibiti ad attivit� sportive o da diporto nei maneggi devono essere
sempre dissellati quando non lavorano;
7. Il Comune si impegna ad
autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in
cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i
colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre
considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonch� per garantire
la sicurezza delle persone che assistono;
c) il Servizio Veterinario Azienda
Usl verifichi lo stato di salute e l�identit� degli animali.
Art. 44 - Razze di cavallo idonee per il trasporto
pubblico
1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture
per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:
� T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
� Lipizzani
� Maremmani
� Trottatori,soggetti a valutazione morfologica e di categoria di
peso.
2. Il rilascio di nuove licenze � subordinato al possesso di uno o pi�
cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.
3. Per le licenze attualmente vigenti � autorizzato l�utilizzo di cavalli gi� in esercizio
anche se diversi dalle razze indicate al comma 1), purch� ritenuti idonei da
specifica certificazione veterinaria.
Art. 45 - Abilitazione del cavallo.
1. L�abilitazione di idoneit� al lavoro del cavallo � requisito necessario per
l�esercizio dell�attivit� di trasporto con vettura a trazione animale e per il
rilascio e la validit� della licenza.
2. Tale abilitazione sar� rilasciata
dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in base al luogo
di dimora stabile del cavallo, che provveder� alla redazione e tenuta
dell�anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione
ippica.
3. L�iscrizione all�anagrafe dei cavalli abilitati � attestata in
forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario
sull�animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovr�
provvedere al rinnovo del certificato di idoneit� al traino prima della scadenza
annuale, presso il Servizio Veterinario dell�Azienda USL competente per
territorio.
Art. 46 - Limitazioni all�uso del cavallo.
1. I cavalli che svolgono attivit� di trazione di vetture pubbliche
non possono lavorare per pi� di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause
adeguate di riposo tra un tragitto e l�altro, in estate da svolgersi all�ombra;
i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che
svolgono attivit� di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a
contenere le deiezioni. 2. E� fatto divieto di trasportare un numero di
persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza � omologata, non a
cassetta, e la sola andatura consentita � il passo. E� altres� proibito
percorrere strade in salita fuori dalla Zona a Traffico Limitato. 3. Dal 1�
giugno al 15 settembre � vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore
16,00.
Art. 47 - Revoca della licenza .
1. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna
definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione
per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo
dell�abilitazione.
Art. 48 - Detenzione e tutela dell�avifauna.
1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere
esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell�acqua e del
cibo all�interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Al fine di contenere l�incremento delle colonie dei colombi Columbia livia domestica, per
salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro
urbano, nonch� per perseguire l�equilibrio dell�ecosistema territoriale:
� � fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo
sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiver�, per le
persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di
mangime adatto che dovr� essere somministrato in apposite aree individuate;
� � fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto
necessario per evitare l�insediamento e la nidificazione dei colombi, nel
rispetto del benessere degli animali. A tal fine pu� essere consultato l�Ufficio
competente per la tutela degli animali.
3. Le azioni di contenimento del
numero dei volatili in libert� o tutela di talune aree, non possono essere
esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione
dell�Ufficio competente per la tutela degli animali
4. E� vietato il
rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad
eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali
Selvatici.
5. E� consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o
piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio
Veterinario dell�Azienda USL competente per territorio. Tale detenzione deve
avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il
benessere degli animali.
Art. 49 - Dimensioni delle gabbie.
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle
caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere
garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli. Con
Ordinanza Sindacale, su proposta dell'Ufficio comunale competente per la tutela
degli animali, potranno essere specificate tale dimensioni.
2. E� obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute
all�aperto una tettoia che copra almeno la met� della parte superiore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti
viaggi a seguito del proprietario, purch� non superino le 4 ore, o il trasporto
e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico
veterinario.
4. E� fatto assoluto divieto di:
� a) lasciare permanentemente all�aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali
e/o subtropicali o migratrici;
� b) strappare, tagliare le penne salvo per
ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere
effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione
da conservarsi a cura del detentore dell�animale; detto certificato segue
l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
� c) amputare le ali o
altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso
l�intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne
attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore
dell�animale; detto certificato segue l�animale nel caso di cessione dello
stesso ad altri;
� d) mantenere i volatili legati al trespolo;
� e) distruggere, limitare l�accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o
porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente
portare nocumento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed
ai loro genitori.
� f) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel
periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il
proprietario dovr� porre domanda di esecuzione della rimozione all�Ufficio
Diritti Animali del Comune.
� g) effettuare potature di siepi ed alberi
impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri
utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.
� h) esporre volatili selvatici.
� i) � vietato l�uso di dissuasori acustici per uccelli
tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli
animali.
� l) il presente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di
Recupero animali selvatici.
Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI
Art. 50 - Detenzione di specie animali acquatiche.
1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche
etologiche.
Art. 51 - Dimensioni e caratteristiche degli
acquari.
1. Il volume dell�acquario non deve essere inferiore a 2
litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in
ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d�acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti
curve di materiale trasparente. 3. In ogni acquario devono essere garantiti
il ricambio, la depurazione, l�ossigenazione dell�acqua, le cui caratteristiche
chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze
fisiologiche delle specie ospitate.
1. Oltre a quanto gi�
vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali,
nonch� di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di
polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, � fatto
assoluto divieto di:
� a) lasciare l�ittiofauna in acquari che non abbiano le
dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 51;
� b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all�ingrosso che al
dettaglio, nonch� per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad
esclusione dei molluschi 28 lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di
fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione
dell�acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza
dell�animale pi� grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata
del 20% per ogni animale aggiunto;
� c) procedere alla macellazione dei
prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali
ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche
con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al
consumatore finale;
� d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di
tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali
acquatici di qualsiasi specie;
� e) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.
Titolo IX - PICCOLA FAUNA
Art. 53 - Tutela della piccola fauna.
1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna
19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat
Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive
integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune di
Roma tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le
fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le
rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e
muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonch� le
specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo
comunale - oggetto di tutela sono:
� a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
� b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe
dei Rettili
� c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla
legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle
chiaviche;
� d) tutti i crostacei di specie autocotone;
� e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati
dulciacquicoli e terragnoli. E� tutelato, inoltre, l�intero popolamento animale
proprio delle cavit� ipogee ed � vietato detenere chirotteri di specie
autoctone.
3. Sono vietate l�uccisione, il ferimento, la cattura, il
maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto,
la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte
salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
4. Quanto indicato
al precedente punto 1 � esteso anche alle uova e alle forme larvali delle
medesime specie animali elencate al precedente punto 2. 5. Chiunque detenga,
a qualsiasi scopo e prima dell�entrata in vigore del presente Regolamento,
individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, � obbligato a denunciarne
il possesso, entro 180 giorni dall�entrata in vigore del presente Regolamento,
mediante comunicazione scritta da inviare all�Ufficio competente per la tutela
degli animali.
Titolo X - ARTROPODI (insetti e ragni)
Art. 54 - Tutela degli artropodi.
1. Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell�equilibrio
ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della citt�
e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perch� siano rispettati e si
rafforzi la consapevolezza della loro importanza, in giardini, ville storiche e
parchi � particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati
ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali o animali, autorizzate
dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Il Comune curer�
con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui
questi insetti hanno particolare necessit�.
Titolo XI - ANIMALI ESOTICI
Art. 55 - Tutela degli animali esotici
.
1. Ai sensi della legge regionale n. 89 del 12 dicembre 1990 per
animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi
facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o
temporaneamente in stato di naturale libert� nei territori dei paesi di origine
e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul
territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a
presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite
del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano
la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche
ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e
integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione � nominativa ed � rilasciata
esclusivamente al legittimo possessore dell�animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata
dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la
detenzione o dalla nascita dell� animale in stato di cattivit� .
6. I possessori sono altres� tenuto a denunciare al Comune, entro otto giorni, la
morte o l�alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L�allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati
al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unit�
sanitario locale territoriale competente.
9. L'autorizzazione � valida
esclusivamente per l�allevamento ed il commercio delle specie animali indicate
nella domanda.
10. In caso di cessazione dell�attivit� di cui al precedente
primo comma, dovr� pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione �
tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge
19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole
del servizio veterinario delle unit� sanitarie locali competenti per territorio,
sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all�articolo 7
della legge regionale vigente.
13. Nella fase istruttoria, spetta al
Servizio veterinario dell�Azienda USL accertare:
� a) la conoscenza, da
parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia,
etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto
della domanda di autorizzazione alla detenzione, all�allevamento per il
commercio ed al commercio;
� b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli
animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle
esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla
prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l�allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione
o in condizioni diverse da quelle previste all�atto dell�autorizzazione o
ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la
revoca della eventuale autorizzazione e l�emissione, da parte del Comune, del
provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonch� l�eventuale
trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di
ricovero indicato dalla medesima commissione.
Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 56 - Sanzioni.
1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia gi� punita da altra norma
di legge, � soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalit� stabilite dalla
legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione �
proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle
violazioni.
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 8, 9, 11, 15, 16
e 20 del presente Regolamento, che non sia gi� punita da altra norma di legge o
Regolamento, � soggetto al pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 500,00,
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalit� stabilite dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione �
proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle
violazioni.
3. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve
le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altres�, al sequestro e alla
confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonch� - ove
prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell�animale che ne � stato
oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure
disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del
trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
L�animale sequestrato viene affidato in custodia ad un�apposita struttura di
accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la
confisca, l�animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne
� depositaria, per essere consegnato in propriet� a chiunque ne faccia richiesta
e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell�animale.
4. La violazione compiuta nell�esercizio di un�attivit� di allevamento, trasporto,
addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di
un�autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato,
comporta l�obbligo di sospensione dell�attivit�, fino a che non venga rimossa
l�inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora
l�infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di
sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata pi� di due
volte.
5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del
presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali,
relativi alla protezione degli animali, l�Ufficio competente per la tutela degli
animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla
redazione ed alla diffusione capillare con periodicit� almeno annuale di
campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di
animali, allevamenti, ambulatori veterinari.
1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato�, ed il
Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attivit�
commerciali.
2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle
associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell�articolo 13 comma 3 del
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali
durante il trasporto.
3. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la
formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia
e legislazione che opera in sinergia con l�Ufficio competente per la tutela
degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato
animalista riconosciute nell�Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o
sanit�, e le Onlus.
4. Entro 180 giorni dall�entrata in vigore del presente
Regolamento � creata dall�Ufficio Diritti Animali una Sala operativa
d�intervento con personale e collaboratori appositamente formati e
periodicamente aggiornati su etologia e legislazione che opera anche in sinergia
con la Polizia Municipale, il personale della Polizia Municipale formato ai
sensi del precedente comma 3 ed in collaborazione con le Associazioni
riconosciute di volontariato animalista. 5. Ai sensi delle Circolari del
Ministro della Sanit� il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle
associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi
per la sperimentazione.
Art. 58 - Incompatibilit� ed abrogazione di
norme.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento
decadono tutte le norme con esso incompatibili contenute nel Regolamento
Veterinario, l�Ordinanza Sindacale 296 del 9.12.1999, l�Ordinanza Sindacale 431
del 10.10.1997 in deroga all�Ordinanza 2560/86, l�Ordinanza Sindacale n.372 del
21.7.1997, l�Ordinanza Sindacale n.255 del 16.11.2004.
Art. 59 - Norme transitorie.
1. Al fine
di facilitare l�adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi
titolo, nonch� dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte
dal presente Regolamento, ove il termine non sia gi� diversamente e
perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla
sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture
di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito
dagli articoli 20, 28, 32, 49, 51.
2. Le previsioni dell�articolo 24 per
quanto riguarda le uova d�allevamento all�aperto e per la scelta alimentare
vegan sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo
all�entrata in vigore del presente Regolamento.
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Se desiderate adottare un cucciolo, avere informazioni o ricevere consigli e assistenza,
rivolgetevi ad uno dei nostri indirizzi:
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Via Aldovrandi, 12 tel. 06 32 65 05 70 - 06 32 17 951 - fax 06 32
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Via Portuense, 601 tel. 06 65 74 90 35 - 06 65 74
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Viale del Giardino Zoologico, 20 tel. 06 36 14 015 -
fax 06 32 07 389
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Viale del Giardino Zoologico, 20 tel. 06 36 14 015 - fax 06 32 07 389
C.I.C.L. Prima edizione scheda 02/12/2006
aggiornamento 02/12/2006
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