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Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 24 giugno, n. 142). Regolamento di polizia veterinaria (1) (2). (1) Le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti), quelle del veterinario comunale e provinciale e quelle del medico provinciale, alle aziende sanitarie locali. Vedi, comunque, d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4. (2) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.). TITOLO I NORME GENERALI DI POLIZIA VETERINARIA CAPO I MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI SOGGETTE A PROVVEDIMENTI SANITARI CAPO II DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE CAPO III PROVVEDIMENTI CONSECUTIVI ALLA DENUNCIA CAPO IV VIGILANZA SULLE STALLE DI SOSTA, SUI MERCATI, SULLE FIERE ED ESPOSIZIONI DI ANIMALI E SUI PUBBLICI ABBEVERATOI CAPO V VIGILANZASUI CONCENTRAMENTI DI ANIMALI E SULLA RACCOLTA E LAVORAZIONE DEGLI AVANZI ANIMALI CAPO VI VIGILANZASULLESTAZIONIDI MONTA, SUGLI IMPIANTI PER LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE E SUGLI AMBULATORI PER LA CURA DELLA STERILITÀ DEGLI ANIMALI CAPO VII TRASPORTO DEGLI ANIMALI, DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI CAPO VIII SPOSTAMENTODEGLI ANIMALI PER RAGIONI DI PASCOLO. ALPEGGIO. TRANSUMANZA. PASCOLO VAGANTE CAPO IX VIGILANZA AI CONFINI, AI PORTI ED AGLI AEROPORTI. IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI, DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI. ALPEGGIO E TRAFFICO NELLE ZONE DI CONFINE CAPO X DISINFEZIONI CAPO XI DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI, DELLE INOCULAZIONI DIAGNOSTICHE E DELLA PRODUZIONE DEI VIRUS CAPO XII DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI TITOLO II NORME SANITARIE SPECIALI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI CAPO I AFTA EPIZOOTICA CAPO II PESTE BOVINA CAPO III PLEURO-POLMONITE ESSUDATIVA CONTAGIOSA DEI BOVINI CAPO IV PESTE SUINA CAPO V RABBIA CAPO VI VAIOLO OVINO CAPO VII AGALASSIA CONTAGIOSA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI CAPO IX ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI CAPO X INFLUENZA DEI BOVINI CAPO XI TUBERCOLOSI CAPO XII BRUCELLOSI CAPO XIII MASTITE CATARRALE CONTAGIOSA DEI BOVINI CAPO XIV CARBONCHIO EMATICO CAPO XV CARBONCHIO SINTOMATICO CAPO XVI GASTRO-ENTEROTOSSIEMIE CAPO XVII SALMONELLOSI CAPO XVIII PASTEURELLOSI CAPO XIX MAL ROSSINO CAPO XX MORVA CAPO XXI FARCINO CRIPTOCOCCICO CAPO XXII MORBO COITALE MALIGNO CAPO XXIII TRICOMONIASI DEI BOVINI CAPO XXIV RICKETTSIOSI (FEBBRE Q) CAPO XXV DISTOMATOSI DEI RUMINANTI CAPO XXVI STRONGLIOSI POLMONARE ED INTESTINALE DEI RUMINANTI CAPO XXVII ROGNA CAPO XXVIII MALATTIE DEI POLLI.(COLERA AVIARE,AFFEZIONI PESTOSE, DIFTERO-VAIOLO, TIFOSI AVIARE, PULLOROSI) CAPO XXIX MALATTIE DELLE API CAPO XXX MALATTIE DEI PESCI TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI (Omissis) Art. 1. Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:
(1) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 1, o.m. 22 febbraio 1993. (2) Numero così sostituito dall'art. 20, d.p.r. 17 maggio 1996, n. 362. (3) Numero aggiunto dall'art. 20, d.p.r. 17 maggio 1996, n. 362. (4) Numero aggiunto dall'art. 23, d.m. 7 gennaio 2000. Art. 2. Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale. Sono tenuti alla denuncia:
La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata. Sono tenuti altresì alla denuncia:
(1) Ora Istituti Incremento Ippico. Art. 3. La denuncia delle malattie infettive e diffusive può essere fatta per iscritto o verbalmente. La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia. In tale denuncia devono essere indicati:
I veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto. I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al sindaco. Le denunce verbali devono essere trascritte dall'ufficio comunale sui moduli sopra indicati. Art. 4. Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie indicate nell'art. 1, di:
Art. 5. I casi di carbonchio ematico, di mal rossino, di salmonellosi, di brucellosi, di tubercolosi clinicamente manifesta negli animali lattiferi e quelli di tubercolosi nei cani, nei gatti, nelle scimmie e negli psittaci, di morva, di rabbia, di rickettsiosi e di rogna - se trasmissibile all'uomo - devono essere segnalati dal veterinario comunale all'ufficiale sanitario unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo. Parimenti l'ufficiale sanitario deve segnalare al veterinario comunale i casi delle malattie sopra elencate accertati nell'uomo. Per la tubercolosi la segnalazione viene limitata ai casi nei quali non sia possibile escludere la trasmissione della malattia agli animali. Le disposizioni contenute nei due commi precedenti si applicano anche nei casi di vaiolo bovino, di trichinosi, di tularemia, di leishmaniosi, di leptospirosi, di psittacosi (ornitosi), per le quali malattie l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica determina con speciali ordinanze le misure sanitarie da adottare. Art. 6. I direttori degli Istituti universitari, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei Laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'articolo 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto. Art. 7. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 39, l. 15 novembre 1973, n. 734. Art. 8. Ogni comune deve tenere uno speciale registro, conforme al mod. n. 1 allegato al presente regolamento, nel quale il veterinario comunale è tenuto a riportare le malattie denunciate ed i provvedimenti sanitari adottati. La sezione A del predetto registro è destinata alla denuncia dell'insorgenza della malattia e la sezione B a quella dell'estinzione. Ambedue tali sezioni devono essere inviate alla Prefettura secondo le modalità previste nei successivi articoli 12 e 16. Art. 9. Il veterinario comunale, appena venuto a conoscenza della manifestazione di casi di malattie di cui all'art. 1, provvede all'accertamento della diagnosi. Esegue altresì l'inchiesta epizoologica e propone per iscritto al sindaco le misure atte ad impedire la diffusione della malattia e ne vigila l'esecuzione. Inoltre, in attesa delle relative disposizioni da adottarsi dal sindaco ai sensi dell'articolo successivo, comunica per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o detentore degli animali. Art. 10. Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione di tutte o di parte delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di trasmissione:
Se gli animali colpiti dalle malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro comune prima che sia trascorso il periodo di incubazione della malattia, il sindaco ne informa subito il comune di provenienza. Il sindaco dispone inoltre indagini per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia furono allontanati animali dal luogo infetto e per quale destinazione. Se gli animali sono stati trasferiti in altri comuni deve essere data urgente comunicazione alle Competenti autorità comunali. Analoghe indagini e comunicazioni devono farsi per il foraggio, il letame, gli attrezzi e gli altri oggetti eventualmente asportati dal luogo infetto. Art. 11. Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di vaiolo ovino, di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini, di colera aviare, di affezioni pestose aviarie e di rogna degli ovini il sindaco, a complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, emana l'ordinanza di zona infetta. Qualora il sindaco non provveda tempestivamente, il prefetto interviene con propria ordinanza. Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti della zona stessa entro la quale devono applicarsi, in tutto o in parte, le seguenti misure:
La zona infetta può essere dichiarata anche a seguito di manifestazioni di carbonchio ematico, di mal rossino, di morva, di affezioni influenzali ed anemia infettiva degli equini e di morbo coitale maligno, allorché tale provvedimento è ritenuto necessario per impedire il contagio. Nei casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini l'ordinanza di zona infetta è emanata sempre dal prefetto. Art. 12. Il sindaco informa subito il prefetto dell'insorgenza della malattia trasmettendo le denunce a mezzo del mod. n. 1, sez. A, di cui al precedente art. 8. Deve inoltre inviare copia dell'ordinanza di zona infetta eventualmente emessa. Il veterinario comunale è tenuto a comunicare immediatamente al veterinario provinciale le denunce di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, che presentano grave pericolo per la sanità pubblica o per lo stato sanitario del bestiame. Il veterinario provinciale riporta i dati relativi alle denunce trasmesse dai comuni nell'apposito registro. Il veterinario provinciale segnala al medico provinciale i casi di zoonosi di cui viene a conoscenza e riceve dal medico provinciale le segnalazioni dei casi di dette malattie manifestatesi nell'uomo per predisporre, ciascuno nel campo di sua competenza, le necessarie misure sanitarie. Art. 13. Il prefetto, allo scopo di prevenire o reprimere la diffusione delle malattie indicate nel precedente art. 11, stabilisce, ove occorra ed a complemento dei provvedimenti adottati dal sindaco, i limiti di una zona di protezione che può interessare il territorio anche di più comuni. L'ordinanza relativa deve contenere le misure ritenute idonee ad arginare la diffusione della malattia e, se necessario, anche l'obbligo della visita periodica e delle disinfezioni dei ricoveri animali situati nell'ambito della zona di protezione, da parte del veterinario comunale. L'ordinanza anzidetta viene comunicata al sindaco o ai sindaci dei comuni interessati perché provvedano alla sua esecuzione e, per conoscenza, ai prefetti delle province limitrofe. Art. 14. A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto può consentire - salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di protezione, purché si compia con tutte le precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario provinciale. I proprietari o i detentori degli animali stessi devono fare regolare domanda al prefetto, il quale autorizza lo spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del veterinario provinciale, risulta che il provvedimento è assolutamente indispensabile. Di regola l'autorizzazione (all. mod. n. 2) non è concessa per gli animali ammalati o sospetti, a meno che non sussistano insormontabili difficoltà di alimentazione o non sia dimostrata l'impossibilità della macellazione sul posto, salvo le eccezioni previste per determinate malattie nel Titolo II del presente regolamento. Lo spostamento può essere consentito anche in altre province previo nulla osta dei prefetti competenti. In caso di necessità il prefetto, nell'autorizzazione di spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati da agenti durante il viaggio. Nei casi di malattie per le quali non è stata emanata l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento degli animali è accordato dal sindaco. Art. 15. L'autorizzazione del prefetto per lo spostamento degli animali fuoffi della zona infetta o di quella di protezione è inviata al sindaco del comune in cui trovansi gli animali da spostare ed è da questi consegnata al proprietario o conduttore interessato che deve esibirla ad ogni richiesta delle autorità sanitarie e degli agenti della forza pubblica. Del consentito spostamento la Prefettura informa il sindaco del comune di destinazione, il quale dispone per il ritiro dell'autorizzazione al momento dell'arrivo degli animali per inviarla, entro cinque giorni, al prefetto della provincia di origine unitamente al certificato di avvenuta macellazione o all'attestazione che gli animali si trovano nel luogo di destinazione, sotto la vigilanza del veterinario comunale. La durata di questa vigilanza viene fissata di volta in volta. Nel caso di spostamento di animali con malattia in atto o allorché questa si manifesta durante il periodo di osservazione, il sindaco del comune di destinazione applica, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento. Art. 16. Quando il focolaio infettivo risulta estinto, cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11 ed eseguite le prescritte disinfezioni, il sindaco, su rapporto del veterinario comunale, procede alla revoca dei provvedimenti stessi, secondo le prescrizioni stabilite per le singole malattie nel Titolo II del presente regolamento. Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli, nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, nelle scuderie e colombaie dello Stato, negli stabulari degli Istituti universitari, zooprofilattici e zootecnici, i provvedimenti vengono revocati dopo constatata l'estinzione del focolaio. Dell'estinzione del focolaio infettivo il sindaco informa subito il prefetto a mezzo del mod. n. 1, sez. B, di cui al precedente art. 8. La dichiarazione di zona di protezione viene revocata con ordinanza del prefetto quando dagli accertamenti del veterinario provinciale risulta che non sussistono più i motivi che hanno determinato il provvedimento. Art. 17. L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. Il sindaco, in base al risultato del sopraluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali. Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti. Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorità comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione. Ai negozianti di animali è fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al mod. n. 3 allegato al presente regolamento. Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio. Art. 18. I mercati, le fiere e le esposizioni di animali sono soggetti a vigilanza veterinaria allo scopo di prevenire la propagazione di malattie infettive e diffusive. Il prefetto, prima della istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare dal veterinario provinciale se l'autorità comunale ha provveduto ai locali per l'isolamento degli animali eventualmente affetti o sospetti di malattie infettive e diffusive, ai mezzi per la pulizia e la disinfezione dei piazzali, dei viali, delle piattaforme delle pese pubbliche, delle stalle di sosta e di ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali e ad assicurare la vigilanza veterinaria. Detta vigilanza è esercitata dal veterinario comunale coadiuvato, se necessario, da altri veterinari incaricati dal sindaco. Al veterinario incaricato della vigilanza è fatto obbligo di compilare un rapporto sull'andamento del servizio nei mercati, nelle fiere e nelle esposizioni cui ha presenziato. Copia di questo rapporto viene dal sindaco trasmessa al prefetto nel termine più breve. Il funzionamento dei grandi mercati di bestiame di importanza regionale, provvisti di idonee installazioni occorrenti ai vari servizi, è disciplinato da uno speciale regolamento deliberato dall'amministrazione comunale ed approvato secondo le norme di legge. La direzione di detti mercati deve essere affidata ai veterinari comunali. Il prefetto può disporre che i mercati di notevole importanza siano dotati di impianto per il lavaggio e la disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto degli animali. Le spese inerenti alle operazioni di lavaggio e di disinfezione sono a carico dei gestori dei mezzi di trasporto; le relative tariffe sono fissate dalle autorità comunali interessate. Il prefetto può altresì ordinare l'esecuzione di quelle opere igieniche che ritiene necessarie per il regolare funzionamento dei mercati e delle fiere e nel caso di mancata esecuzione dei lavori dispone la sospensione dei detti mercati e fiere. Art. 19. Gli animali condotti da altri comuni ai mercati, alle fiere ed alle esposizioni devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza prevista dall'art. 31 del presente regolamento, eventualmente integrata dall'attestazione sanitaria di cui al successivo art. 32. Art. 20. Dopo ogni mercato fiera o esposizione di animali, i piazzali, i viali, le piattaforme delle pese pubbliche ed ogni altro luogo in cui si sono soffermati gli animali, nonché i mezzi di attacco di questi devono essere a cura del comune convenientemente puliti e disinfettati. In caso di constatazione di malattia infettiva e diffusiva nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, il veterinario incaricato della vigilanza ne fa denuncia al sindaco e provvede intanto all'isolamento degli animali ammalati e di quelli sospetti ed alla disinfezione dei posti da essi occupati. Esegue un'accurata inchiesta epizoologica circa l'origine della malattia e la provenienza degli animali e ne informa il sindaco che provvede a darne segnalazione ai comuni interessati. Il sindaco adotta immediatamente le misure necessarie ad impedire la propagazione della malattia e ne informa il prefetto. Art. 21. Quando sussiste il pericolo dell'insorgenza o della propagazione di malattie infettive a carattere particolarmente diffusivo, il prefetto può disporre la sospensione, per il tempo ritenuto necessario, di uno o più mercati della provincia e può anche limitare l'introduzione nei mercati a determinate specie animali. Allo stesso fine può ordinare che gli animali da introdurre nei mercati siano sottoposti, preventivamente ed in tempo utile, a determinati trattamenti profilattici. Art. 22. In ogni Prefettura devono essere tenuti aggiornati il registro ed il calendario dei mercati e delle fiere che hanno luogo nella provincia. A tale scopo i sindaci, entro il mese di dicembre di ogni anno, trasmettono al prefetto un elenco completo dei mercati e delle fiere di animali, ricorrenti nell'annata successiva. Il veterinario provinciale esegue visite di controllo sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali per accertare il funzionamento dei servizi di vigilanza zooiatrica e, se risultano deficienze, propone al prefetto i provvedimenti atti ad eliminarle. Art. 23. I pubblici abbeveratoi sono soggetti a vigilanza veterinaria. In caso di epizoozie l'autorità sanitaria, tenuto conto delle condizioni locali, può disciplinare o interdire il loro uso. Art. 24. Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive:
L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d). L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Art. 25. Ai fini della profilassi delle epizoozie sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli stabilimenti che comunque utilizzano le spoglie di animali, nonché le concerie, i depositi di pelli, le colerie di sego e le industrie che lavorano, allo stato grezzo, sangue, budella, ossa, unghie, corna, lane, crini, setole e peli. La raccolta e la lavorazione dei suindicati avanzi animali, se non effettuate nei pubblici macelli, sono soggette a nulla osta del prefetto, che lo rilascia, su domanda degli interessati, ogni qualvolta il veterinario provinciale accerta che gli impianti dispongono di attrezzatura atta ad impedire la diffusione delle malattie infettive degli animali, direttamente o mediante le acque di rifiuto. Negli impianti di cui sopra è fatto divieto di allevare animali. È fatta salva ogni altra norma regolamentare riguardante la vigilanza sanitaria sugli stabilimenti e sulle industrie sopra elencate. Art. 26. Le stazioni di monta pubblica devono possedere i requisiti igienici ed i presidi necessari a conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive. Esse sono soggette alla vigilanza del veterinario comunale il quale deve annotare su apposito registro le proprie osservazioni e le disposizioni impartite per eliminare gli eventuali inconvenienti. Art. 27. I conduttori delle stazioni di monta hanno l'obbligo di denunciare qualunque manifestazione sospetta presentata dai riproduttori a carico dell'apparato genitale e di sospenderne l'attività in attesa dell'accertamento del veterinario comunale. È fatto divieto di ammettere al salto le femmine che vi siano state condotte infruttuosamente per tre volte consecutive. I conduttori delle stazioni di monta sono tenuti a denunciare tali casi all'autorità comunale per i necessari accertamenti da parte del veterinario comunale. Art. 28. Quando nell'ambito di funzionamento di una stazione di monta, nonostante l'applicazione delle norme dell'articolo precedente, viene rilevata una percentuale di casi di infecondità superiore alla normale, il veterinario comunale procede ad accurate indagini per accertarne le cause. Dei risultati delle medesime devono essere informati il sindaco ed il veterinario provinciale. Questi procede ad ulteriori accertamenti e propone al prefetto, ove nel caso, l'adozione di provvedimenti integrativi avvalendosi di istituti e di veterinari specializzati nella cura della sterilità nonché degli impianti autorizzati ad eseguire la fecondazione artificiale. Gli interventi profilattici e curativi ordinati nei casi di malattie a carattere diffusivo della sfera genitale devono essere praticati dal veterinario comunale o da altro veterinario autorizzato dal veterinario provinciale. Il prefetto può disporre la chiusura temporanea o definitiva delle stazioni di monta pubblica qualora, per inosservanza delle norme contenute nel presente Capo, abbiano causato la diffusione di malattie. Art. 29. La fecondazione artificiale degli animali è praticata dai veterinari negli appositi impianti e, su autorizzazione del prefetto, anche nelle stalle se ricorrono motivi profilattici o particolari condizioni di allevamento. La vigilanza sullo stato sanitario dei riproduttori funzionanti negli impianti di fecondazione artificiale è affidata ai veterinari comunali. Detti riproduttori devono essere indenni da malattie trasmissibili col salto e subire, con esito favorevole, gli accertamenti clinici e diagnostici previsti nel Titolo II del presente regolamento, per la brucellosi, la tubercolosi, la morva e la tricomoniasi. Art. 30. L'impianto degli ambulatori per la cura della sterilità degli animali è subordinato ad autorizzazione del prefetto che la concede, su domanda degli interessati, ogni qualvolta risulta dagli accertamenti del veterinario provinciale che i locali e la relativa attrezzatura soddisfano alle esigenze tecniche ed igienico-sanitarie. Art. 31. I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. n. 4 (1) allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'articolo 32, l'attestazione veterinaria della loro sanità, salvo il caso speciale di cui agli artt. 14 e 34 del presente regolamento. La dichiarazione firmata dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal capo stazione o dall'autorità portuale o dal direttore di aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono. Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio di partenza a disposizione dell'autorità sanitaria; l'altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima destinazione, per ogni eventuale richiesta. I capi stazione, le autorità portuali, i direttori di aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione sopra indicata non risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione degli animali ed informano il sindaco ed il prefetto per i provvedimenti di competenza. Per gli animali destinati all'alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti previsti nei Capi VIII e IX del presente regolamento. Gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al mod. n. 5 allegato al presente regolamento. Le matrici del bollettario devono essere conservate e tenute a disposizione dell'autorità sanitaria per il periodo di tre mesi. (1) La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere, ora, conforme al modello di cui all'allegato IV, d.p.r. 30 aprile 1996, n. 317, in virtù dell'art. 10, d.p.r. 317/1996 citato. Art. 32. Quando si verificano malattie infettive a carattere epizootico, il prefetto può temporaneamente disporre con apposita ordinanza l'obbligo della visita veterinaria per determinate specie di animali da trasportare a mezzo ferrovia, tranvia, autoveicoli, navi od aeromobili, per constatarne la sanità prima del carico. Detta ordinanza deve essere resa di pubblica ragione e comunicata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai prefetti delle province contermini, ai capi compartimento delle Ferrovie dello Stato, ai direttori degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, alle autorità portuali ed alle Direzioni civili di aeroporto. Il carico e la spedizione vengono consentiti soltanto nel caso in cui la visita riesca favorevole per tutti gli animali e ciò deve risultare da esplicita attestazione apposta a tergo della dichiarazione di provenienza fatta dallo speditore ai sensi dell'articolo precedente. Tale attestazione deve essere fatta dal veterinario comunale o, in mancanza di questi, da un veterinario autorizzato dal prefetto; dai veterinari in servizio ai porti ed agli aeroporti per le spedizioni per via marittima o per via aerea. Art. 33. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, quando si manifesta una malattia infettiva a carattere epizootico, può emettere speciali ordinanze per la visita e la successiva osservazione degli animali trasportati con i mezzi indicati nell'articolo precedente. Art. 34. Nel caso di spedizione di animali provenienti dalle zone infette o da quelle di protezione, consentita a norma dell'art. 14 del presente regolamento, i capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti devono apporre a tergo dell'autorizzazione del prefetto (mod. n. 2) le annotazioni prescritte e segnalare telegraficamente l'avvenuta spedizione al capo della stazione o all'autorità portuale o alla Direzione civile dell'aeroporto di destinazione per i provvedimenti di competenza, compresa la segnalazione all'autorità comunale interessata. Gli esercenti autotrasporti devono fare la detta segnalazione direttamente all'autorità comunale. Art. 35. Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini ha l'obbligo di curare che nei carri ferroviari e negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia proporzionato alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze. Art. 36. Chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione dal prefetto della provincia nel cui territorio trovasi la rimessa automobilistica, facendo regolare domanda nella quale deve indicare:
Nella domanda deve inoltre dichiarare che ha ottemperato alle disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla circolazione ed all'esercizio di tale trasporto. Art. 37. Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoruscita dei liquami. Quelli a furgone devono inoltre avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione. Per il trasporto degli animali di piccola taglia per i quali è possibile utilizzare autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti, il pavimento di detti piani deve essere raccordato alle pareti in modo da impedire la fuoruscita dei liquami. Art. 38. Il prefetto, prima di concedere l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario provinciale se:
L'autorizzazione è valevole per un anno. Art. 39. I trasporti di merci effettuati a mezzo di autoveicoli, in cui entrano a formare il carico anche animali da cortile contenuti in gabbie o ceste purché queste non superino complessivamente la metà del carico totale, sono esenti dall'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti artt. 31, 36, 37 e 38. È fatto obbligo in ogni caso, di provvedere alla pulizia e disinfezione delle gabbie o ceste nonché delle parti degli automezzi che possono comunque essere state imbrattate da materiali provenienti dagli animali trasportati. Art. 40. I prodotti ed avanzi animali che non hanno subito alcun trattamento possono essere trasportati alla rinfusa in carri chiusi e, ove non sia possibile, in carri aperti a condizione che il carico sia totalmente coperto con un telone imbevuto di adatta soluzione disinfettante a sua volta protetto dal normale copertone. In tale caso le ossa e le unghie che non risultano sgrassate e completamente essiccate devono essere anche irrorate con abbondante ed idonea soluzione disinfettante. Il trasporto degli animali morti, delle carni, dei prodotti ed avanzi di animali colpiti da malattie infettive deve farsi con l'osservanza di particolari cautele intese ad impedirne la diffusione. Art. 41. Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al presente regolamento, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza. Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria. Art. 42. Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza. Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento. I prefetti delle province interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle località di transito obbligato per il bestiame che non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L'esito del controllo viene annotato sul certificato di origine e di sanità dal veterinario comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto. I certificati devono essere consegnati, non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione, all'autorità comunale del luogo. Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale, il quale, occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori. Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza. Art. 43. Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempreché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge. Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato - valendosi del mod. numero 8-A unito al libretto - deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione. Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore. Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti artt. 41 e 42. Art. 44. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica può disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti. Art. 45. Agli effetti del disposto dell'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione o transito e delle carni, dei prodotti ed avanzi animali in importazione è fatta da veterinari di Stato o a ciò delegati dallo Stato, nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e secondo gli orari stabiliti dai prefetti. I predetti veterinari, presa visione dei certificati di origine e di sanità che devono scortare gli animali, le carni ed eventualmente gli altri prodotti animali, procedono a riconoscerne lo stato sanitario, notando il risultato della visita e l'ammontare dei diritti fissi relativi sopra il modulo speciale di lasciapassare (all. modello n. 9), che viene da essi consegnato agli uffici di dogana. Nei casi di mancanza dei certificati di origine e di sanità oppure qualora questi siano riconosciuti irregolari o scaduti, i veterinari ne danno immediata notizia oltreché al prefetto, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per le determinazioni del caso. Gli uffici di dogana non possono far proseguire gli animali in importazione, esportazione o transito e le carni, i prodotti ed avanzi animali in importazione se non dopo aver ricevuto il lasciapassare attestante l'esito favorevole della visita. I certificati di origine e di sanità devono essere vistati dai veterinari addetti agli uffici di confine, di porto e di aeroporto, all'atto della visita e scortare gli animali ed i prodotti sino a destinazione. Per gli animali che si importano temporaneamente i certificati di origine e di sanità possono servire per la riesportazione degli animali stessi e devono pertanto essere allegati alle bollette doganali. Art. 46. Nei casi accertati o sospetti di malattie infettive o di morte, non riferibili a cause comuni, negli animali in importazione o transito, quando non sia possibile respingerli, gli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto adottano le misure necessarie informandone di urgenza oltre il prefetto, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per i necessari provvedimenti. Quando casi di malattie infettive o di morte si riscontrano tra gli animali in esportazione, i predetti uffici ne informano il prefetto che dispone i relativi provvedimenti. Art. 47. Allorché una malattia infettiva viene constatata in un paese estero e ne deriva possibilità di contagio, l'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica ordina le misure proibitive o restrittive atte a proteggere il territorio nazionale. Art. 48. L'importazione dall'estero degli animali, delle carni dei prodotti ed avanzi animali da paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse. Per le provenienze da paesi con i quali non esistono convenzioni, e per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, si osservano le norme stabilite dagli articoli seguenti. Art. 49. L'importazione degli animali ruminanti e suini è subordinata ad apposita autorizzazione, da concedersi di volta in volta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite della Prefettura della provincia cui gli animali sono destinati. L'importazione è consentita alle seguenti condizioni:
(Omissis) (1). (Omissis) (1). (Omissis) (1). (1) Comma abrogato dall'art. 26, n. 5, l. 30 aprile 1976, n. 397. Art. 50. L'importazione degli equini è subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dal 1º comma dell'articolo precedente ed è consentita alle condizioni stabilite dalle lettere a), c) ed e) dello stesso articolo. La visita sanitaria, da eseguirsi al confine, al porto o all'aeroporto, deve essere integrata dall'esecuzione della prova della malleina con esito negativo. Dalla applicazione di detta norma sono esenti gli animali che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subìto tale prova diagnostica con esito negativo nel paese di origine. I cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive sono esenti dalla preventiva autorizzazione e dalla prova della malleina. In luogo dei normali certificati di origine e di sanità detti cavalli possono essere scortati da certificati rilasciati dalle Federazioni sport equestri competenti e da una dichiarazione rilasciata da un veterinario di Stato del paese di ultima provenienza, attestante la sanità dell'animale. Art. 51. L'importazione del pollame e degli altri animali da cortile è consentita a condizione che siano scortati dai certificati di origine e di sanità previsti dal precedente art. 49, lettera a), tenendo presente che i termini ivi fissati sono ridotti da 30 a 15 giorni. Gli animali inoltre devono essere riconosciuti sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. Le uova da cova, per essere ammesse all'importazione, devono essere scortate da un certificato attestante che provengono da allevamenti indenni da pullorosi. Art. 52. I cani ed i gatti sono ammessi all'importazione purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che gli animali provengono da località nella quale non si sono verificati casi di rabbia da almeno 6 mesi. Devono inoltre subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. La selvaggina viva ed i volatili destinati alle riserve di caccia sono ammessi all'importazione, quando non esistono speciali divieti o limitazioni, purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che il paese di provenienza è indenne da tularemia e da altre malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono. Devono subire inoltre con esito favorevole la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. Alle stesse condizioni sono ammessi all'importazione anche gli animali da pelliccia appartenenti a specie non esotiche. Gli animali esotici sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni disposti a norma del precedente art. 47 e purché scortati da certificati di origine e di sanità. I certificati che scortano i ruminanti e i suini provenienti da parchi e giardini zoologici situati in paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, devono portare anche una dichiarazione dei rispettivi direttori attestante che gli animali sono nati o hanno dimorato per non meno di 6 mesi in detti parchi o giardini zoologici. I certificati che scortano i pappagalli ed eventualmente gli altri volatili recettivi alla psittacosi devono attestare che il paese di provenienza è indenne da tale malattia. Le api sono ammesse all'importazione su presentazione di un certificato di origine e di sanità portante l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che in un raggio di 5 chilometri dall'apiario di provenienza non sono state constatate malattie delle api da almeno 6 mesi, e previo favorevole controllo sanitario. I pesci destinati al ripopolamento delle acque interne sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario. Art. 53. Le carni fresche, refrigerate, congelate, salate, affumicate, insaccate, in scatola o in altro modo preparate, le conserve di carne, i brodi e gli estratti di carne, i lardi, le pancette e le guance suine, lo strutto e gli altri grassi animali per uso alimentare allo stato naturale o fusi, nonché i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina uccisi, per essere ammessi all'importazione, devono essere scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che le carni e gli altri prodotti di cui sopra sono sani ed atti incondizionatamente alla alimentazione umana e che provengono da animali riconosciuti sani prima della macellazione. Nei certificati che scortano le carni suine, i lardi ed i preparati di carne suina, eccettuati quelli cotti, deve essere specificato che provengono da suini allevati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni casi di trichinosi e che sono stati sottoposti ad esame trichinoscopico con esito negativo. Le carni e gli altri prodotti sopra elencati devono corrispondere ai requisiti prescritti in materia dalle norme vigenti nella Repubblica e subire con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. [L'importazione delle carni equine, canine e feline fresche, refrigerate, congelate o comunque preparate, è vietata] (1). (1) Disposizione abrogata dall'art. 26, l. 29 novembre 1971, n. 1073. Art. 54. Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o congelati, di provenienza estera, sono ammessi all'importazione previa favorevole visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. Alle stesse condizioni è consentita l'importazione del pesce secco, salato o affumicato. Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca, conservati in scatola o altro recipiente, sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario. I recipienti devono portare le indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia nella Repubblica ed i prodotti essere scortati da certificati di origine e di sanità muniti del visto dell'autorità governativa del paese di origine. Detti certificati devono attestare che i prodotti sono stati lavorati in condizioni di salubrità e sottoposti ad efficace processo di sterilizzazione o ad altro processo di conservazione riconosciuto idoneo. Art. 55. Le quantità sino a 5 chilogrammi di carni e di prodotti della pesca, dei quali è consentita l'importazione ai sensi dei precedenti artt. 53 e 54, possono essere introdotte senza presentazione di certificato di origine e di sanità e senza sottostare alla visita sanitaria ed alle altre formalità prescritte, quando sono importate direttamente dai viaggiatori o spedite a mezzo pacco postale o ferroviario con destinazione a privati per uso personale e non di commercio. Art. 56. Le pelli secche o salate secche, le budella e le vesciche secche, i cagli secchi, il sangue, le unghie, le ossa e gli avanzi animali in genere allo stato secco, le lane lavate, le farine di pesce, i grassi fusi per uso industriale non alimentare sono ammessi all'importazione da qualunque provenienza senza obbligo di presentazione di certificati di origine e di sanità, previo favorevole controllo sanitario. Le pelli, le budella e le vesciche in salamoia sono ammesse all'importazione da qualunque provenienza, purché scortate da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che i detti prodotti sono stati sottoposti a salagione ad umido per almeno 30 giorni. Sono altresì ammessi all'importazione da qualunque provenienza le setole, i crini, i peli, le piume, le farine di carne, di ossa e di sangue per uso zootecnico, purché abbiano subìto un trattamento di sterilizzazione riconosciuto idoneo agli effetti della profilassi veterinaria. Il trattamento subìto deve risultare da certificati di origine e di sanità rilasciati nei modi sopraindicati. Per le pelli sottoposte ad un trattamento di sterilizzazione il certificato è richiesto soltanto se non sono allo stato di secchezza. Art. 57. Sono ammessi all'importazione, purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, le pelli fresche o salate fresche, nonché le budella, le vesciche e i cagli freschi o salati freschi. Detti prodotti devono essere scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che provengono da animali indenni da malattie infettive e diffusive. Le lane sudice sono ammesse all'importazione senza obbligo di certificato di origine e di sanità, purché da altri documenti di scorta risulti la provenienza da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni. Le pelli fresche degli animali macellati a bordo delle navi sono ammesse all'importazione su presentazione di una dichiarazione del comandante della nave attestante che provengono da animali imbarcati in porti di paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni. Art. 58. L'esportazione all'estero degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, equina e degli animali da cortile, dei prodotti ed avanzi animali verso paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse. Per le destinazioni verso i paesi con i quali non esistono convenzioni, salvo che disposizioni dei paesi stessi non richiedano diversamente, si osservano le norme stabilite dai successivi artt. 59 e 60. Art. 59. Gli animali da esportare delle specie indicate nel precedente articolo devono essere scortati da certificati di origine e di sanità, conformi al mod. n. 10 allegato al presente regolamento, rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato ed attestanti che gli animali dimorano da almeno 30 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati da almeno 30 giorni casi di malattie infettive e diffusive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno precedente a quello della partenza e riconosciuti sani. Per gli animali da cortile i termini suindicati sono ridotti da 30 a 15 giorni. I certificati possono essere cumulativi purché contengano le indicazioni relative al numero, specie, razza e categoria degli animali e purché questi appartengano alla stessa specie, provengano dalla stessa località e siano diretti allo stesso destinatario. Quando gli animali da esportare devono essere caricati su più carri ferroviari o autoveicoli è necessario che siano scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo. La validità dei certificati è fissata in 6 giorni e può essere prorogata in seguito a nuova visita.Allorché per l'esportazione di animali di altre specie vengono richiesti certificati di origine e di sanità, essi devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato o compilati secondo le norme in vigore nei paesi di destinazione. I cavalli destinati alle manifestazioni ippicosportive all'estero quando dai paesi di destinazione non sia richiesto diversamente anziché dai prescritti certificati di origine e di sanità possono essere scortati da certificati rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri con la dichiarazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato attestante la sanità degli animali. Tutti gli animali in esportazione devono subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al momento di uscita dal territorio della Repubblica. Art. 60. I certificati di origine e di sanità per l'esportazione all'estero di carni, di prodotti ed avanzi animali e di materie ed oggetti atti alla propagazione delle malattie infettive degli animali devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato e compilati secondo le norme in vigore nei paesi di destinazione. Art. 61. Il transito degli animali attraverso il territorio nazionale con diretta destinazione ad altri paesi, quando non esistono speciali convenzioni veterinarie, è consentito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, su richiesta delle competenti autorità del paese di destinazione, con l'osservanza di norme da stabilirsi di volta in volta, e sempreché provengano da paese per il quale non sono in vigore divieti o limitazioni. In ogni caso gli animali devono essere scortati da certificati di origine e di sanità sui quali il veterinario di Stato, all'atto della visita al confine, al porto o all'aeroporto di entrata nel territorio della Repubblica, deve apporre il proprio visto. Nessuna formalità è richiesta per il transito delle carni, dei prodotti ed avanzi animali, purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni. Art. 62. Gli animali condotti all'alpeggio dall'estero all'interno e viceversa nelle zone di confine, devono essere scortati da certificati di origine e di sanità, subire la visita sanitaria, con esito favorevole, al confine e sottostare alle altre misure sanitarie che possono essere prescritte, salvo che speciali convenzioni o accordi non dispongano diversamente. Le stesse disposizioni sono applicabili al movimento giornaliero di animali appartenenti agli abitanti delle zone di confine, effettuato nelle due direzioni per pascolo, lavori agricoli o trasporti in genere. Art. 63. Le disinfezioni nei casi previsti dal presente regolamento o comunque disposte dalle autorità sanitarie devono eseguirsi sotto la vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari all'uopo incaricati dai sindaci. Le disinfezioni nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti sono eseguite sotto la vigilanza dei veterinari incaricati del servizio ai sensi del precedente art. 45. Art. 64. Le amministrazioni ferroviarie e tranviarie devono far pulire, lavare e disinfettare, con le modalità stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, i carri che hanno servito al trasporto di animali, di prodotti ed avanzi animali, di regola entro 24 ore dallo scarico. Se non è possibile eseguire le predette operazioni nella stazione di arrivo, i carri devono essere piombati e spediti ad una stazione vicina dotata dei necessari impianti. A cura delle stesse amministrazioni ferroviarie e tranviarie, devono essere puliti, lavati e disinfettati i piani caricatori ed ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali nonché i ponti mobili e tutti gli attrezzi che hanno servito al carico ed allo scarico. Per le navi che hanno trasportato animali devono provvedere alle operazioni di lavaggio e di disinfezione i comandanti delle navi stesse. Per gli aeromobili devono provvedere le società esercenti le linee di navigazione aerea. Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati o i pubblici macelli. Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello bianco con la scritta «da disinfettare». A comprovare l'avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta «disinfettato» e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell'impresa che ha eseguito l'operazione. La disinfezione degli autoveicoli, nei casi in cui ricorrono le circostanze previste dall'art. 32 del presente regolamento, deve essere eseguita prima del carico sotto la vigilanza del servizio veterinario comunale. L'incaricato della vigilanza deve apporre sul cartello con la scritta «disinfettato» il bollo del comune, la data e la propria firma. Nei casi di trasporti di animali infetti, in prova delle avvenute disinfezioni, il veterinario incaricato della vigilanza su tale servizio redige apposito verbale conforme al mod. 11 allegato al presente regolamento. Art. 65. I trattamenti immunizzanti con sieri, vaccini, virus e prodotti similari nonché le inoculazioni diagnostiche, devono essere eseguiti da veterinari. I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previsti come obbligatori dal presente regolamento o resi obbligatori dal prefetto in esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso, devono essere eseguiti dai veterinari comunali o da veterinari appositamente autorizzati dal prefetto. Per quelli facoltativi da praticarsi su richiesta dei privati non occorre preventiva autorizzazione prefettizia, salvo le limitazioni previste nel Titolo II del presente regolamento sull'impiego di determinati prodotti per la profilassi della peste suina, della brucellosi e del vaiolo ovino. Gli animali trattati non possono essere trasferiti dai ricoveri o dai pascoli sino a quando non hanno conseguito un'efficace protezione immunitaria. Di tutti i dati riguardanti i trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche eseguiti dai veterinari liberi esercenti deve essere data comunicazione al veterinario comunale che è tenuto a trasmetterli al veterinario provinciale, unitamente a quelli relativi ai trattamenti da lui stesso eseguiti, valendosi del mod. n. 12 allegato al presente regolamento. Art. 66. L'inoculazione di animali con virus dell'afta epizootica, della peste suina e del vaiolo ovino, allo scopo di preparare prodotti immunizzanti, deve essere autorizzata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ed eseguita sotto il controllo del veterinario provinciale. L'importazione e l'impiego, anche a solo scopo sperimentale, di virus e di microrganismi patogeni in genere agenti di malattie esotiche sono parimenti soggetti a preventiva autorizzazione dell'Alto Commissario. Art. 67. Per la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali i veterinari provinciali e comunali si avvalgono dell'opera degli Istituti zooprofilattici sperimentali e, occorrendo, di quella dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi; possono altresì richiedere la consulenza delle Facoltà di medicina veterinaria. Per la lotta contro le malattie delle api e dei pesci si avvalgono anche, rispettivamente, degli Istituti specializzati in apicoltura e degli Stabilimenti ittiogenici competenti per territorio. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali svolgono la loro azione sotto la vigilanza e le direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Per quanto riguarda l'attività diagnostica e l'assistenza tecnica nei confronti delle malattie infettive e diffusive i detti Istituti prestano la loro opera gratuitamente. Art. 68. Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie può ordinare, previa disposizione o autorizzazione del Ministro per la sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni o conseguire il risanamento di quelli infetti. Il Ministro per la sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale includendovi l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale da eseguirsi secondo le modalità e i criteri che dovranno all'uopo essere impartiti. Il Ministro per la sanità può altresì disporre, qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati processi di lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della diffusione delle malattie medesime. Allo stesso scopo, il Ministro per la sanità può disporre che vengano sottoposti a particolari trattamenti i prodotti e gli avanzi animali, non destinati all'alimentazione dell'uomo e per i quali sia stata disposta la distruzione (1). (1) Articolo così modificato dall'art. 3, l. 23 gennaio 1968, n. 34. Art. 69. Gli allevamenti nei quali vengono attuati piani organici di risanamento basati sulla formazione di nuclei indenni, secondo metodi e modalità approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, devono essere inscritti in uno speciale registro da tenersi dal veterinario provinciale presso le singole Prefetture. Agli allevamenti riconosciuti indenni dalla malattia considerata, e per i singoli animali a questi appartenenti, viene rilasciata speciale attestazione da parte del veterinario provinciale. Art. 70. L'indennità da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fissata dal prefetto nello stesso decreto con il quale ordina l'abbattimento, in base alla proposta contenuta nella relazione tecnica del veterinario provinciale e dalla quale, oltre alla necessità dell'abbattimento, deve risultare anche il valore da attribuirsi a ciascun animale. Il prefetto provvede quindi all'invio degli atti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per il pagamento della quota a carico dello Stato, e di copia del decreto di abbattimento e di liquidazione dell'indennità stessa all'amministrazione provinciale per il pagamento della quota di sua spettanza. Art. 71. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229. Art. 72. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229. Art. 73. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229. Art. 74. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229. Art. 75. Il sindaco, ricevuta la denuncia di peste bovina, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Il prefetto, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ordina, sotto la direzione e la vigilanza del veterinario provinciale, l'immediato abbattimento sul posto:
Sono vietati lo scioglimento e l'utilizzazione di qualsiasi parte degli animali morti per peste bovina e di quelli abbattuti di cui alla lett. a) e b) che devono essere distrutti a norma dell'articolo 10, lett. e), del presente regolamento. Le carni ed i visceri degli animali di cui alla lett. c) possono essere utilizzati per l'alimentazione, previa ispezione sanitaria, secondo le disposizioni vigenti in materia. La misura dell'indennità di abbattimento per gli animali di cui alla lett. c) deve essere calcolata tenendo conto dell'utile ricavato dal proprietario per la vendita delle carni e delle pelli. Il provvedimento prefettizio di zona infetta può essere revocato, con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, soltanto dopo trascorsi 60 giorni dall'ultimo caso di morte o di abbattimento degli animali ammalati o sospetti. Art. 76. Il sindaco, ricevuta la denuncia di pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Il prefetto, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dispone l'abbattimento sul posto dei bovini ammalati e sospetti di malattia, nonché, quando la misura è ritenuta necessaria ai fini della sicura estinzione del focolaio, di quelli sospetti di contaminazione. Gli animali morti in seguito alla malattia e le carni dichiarate non commestibili debbono essere distrutti a norma dell'art. 10, lett. e), del presente regolamento. Le pelli possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia. Art. 77. Gli animali sospetti di contaminazione, che non siano stati abbattuti a norma del 2º comma dell'articolo precedente, devono essere isolati e sequestrati per un periodo non inferiore a 6 mesi sotto vigilanza del veterinario comunale. Durante il sequestro ne è permessa la macellazione sul posto, previo parere favorevole del veterinario comunale. Il trasporto delle carni in altre località deve farsi con le necessarie cautele profilattiche determinate dal veterinario provinciale. È pure ammessa al consumo alimentare, secondo le disposizioni vigenti in materia e soltanto entro la zona infetta, la carne fresca, degli animali ammalati o sospetti, abbattuti d'ordine prefettizio. Ne è consentito altresì il consumo fuori della zona infetta a condizione che la carne sia stata salata o in altro modo conservata per un periodo non inferiore a 30 giorni. In ogni caso i polmoni e gli altri visceri devono essere distrutti. La misura dell'indennità di abbattimento degli animali, stabilita dal citato art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, deve essere calcolata tenendo conto dell'utile ricavato dalla vendita delle carni e delle pelli. La revoca del provvedimento prefettizio di zona infetta può farsi soltanto, con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, quando gli animali ammalati o sospetti di malattia sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti di contaminazione sottoposti ad isolamento, trascorsi almeno sei mesi, non manifestano sintomi sospetti di malattia. Art. 78. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 26, d.m. 18 ottobre 1991, n. 427. Art. 79. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 26, d.m. 18 ottobre 1991, n. 427. Art. 80. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 26, d.m. 18 ottobre 1991, n. 427. Art. 81. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 26, d.m. 18 ottobre 1991, n. 427. Art. 82. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 26, d.m. 18 ottobre 1991, n. 427. Art. 83. Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio. Art. 84. I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti. Il prefetto, quando ne riconosca la necessità, stabilisce l'obbligo di un sevizio di accalappiamento intercomunale o provinciale determinando le norme per il funzionamento ed il contributo che deve essere dato dai comuni e dalla provincia. Art. 85. I cani catturati perché trovati vaganti senza la prescritta museruola devono essere sequestrati nei canili comunali per il periodo di 3 giorni. Trascorsi i 3 giorni senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati, i cani sequestrati devono essere uccisi con metodi eutanasici ovvero concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati che ne facciano richiesta, salvo sempre i casi previsti dai successivi articoli 86, 87 e 90 (1). (1) Vedi, ora, art. 2, l. 14 agosto 1991, n. 281. Art. 86. I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali. Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio. È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato. Art. 87. I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali. Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido. I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano. Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici. I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5º, 6º e 7º del precedente articolo. Art. 88. Gli equini, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini morsicati da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti devono sottostare ad un periodo di osservazione di mesi 4, durante il quale gli equini, i bovini ed i bufalini possono essere abiditi al lavoro purché posti in condizione di non nuocere alle persone. La disposizione prevista dal 4º comma dell'articolo precedente è applicabile anche per gli animali delle specie sopraindicate. Il latte prodotto durante il periodo di osservazione è ammesso al consumo soltanto previa bollitura. Gli animali in osservazione non possono essere spostati senza autorizzazione del sindaco, da concedersi per imperiose esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per macellazione quando questa sia consentita, giusta le disposizioni vigenti in materia. Se durante il periodo di osservazione l'animale per qualsiasi motivo viene abbattuto o muore dopo il quinto giorno, deve essere interamente distrutto col divieto di scuoiamento. Art. 89. Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto possibile, nei confronti degli animali di altra specie. Art. 90. Nel comune in cui sono stati constatati casi di rabbia o nel comune il cui territorio è stato attraversato da un cane rabido il sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, deve prescrivere:
Art. 91. Nei casi in cui l'infezione rabida assuma preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione. Art. 92. Il prefetto può rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio di determinate specie di animali, previo nulla osta dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Art. 93. Nei casi di denuncia di vaiolo ovino il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento, dispone:
Il sindaco può autorizzare la macellazione sul posto, oltre che degli animali sani, anche di quelli ammalati o sospetti. I visceri e le mammelle devono essere distrutti. Gli animali morti sono trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento, essendone permesso lo scuoiamento.Le pelli e la lana possono essere trasportate fuori della zona infetta dopo subìto idoneo trattamento disinfettante. Art. 94. Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione è concesso dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento. Per ragioni di pascolo stagionale lo spostamento può essere consentito soltanto per gli animali che sono stati immunizzati e con l'osservanza delle precauzioni da stabilirsi dal veterinario provinciale. Quando gli animali sono diretti ad altra provincia deve esserne data comunicazione telegrafica al prefetto della provincia di destinazione ed anche ai prefetti delle province di transito nel caso che lo spostamento abbia luogo per via ordinaria. Art. 95. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando gli animali sono stati macellati. Art. 96. Il prefetto può ordinare il trattamento immunizzante degli ovini sani esposti a pericolo di contaminazione. È vietata la vaiolizzazione con virus integrale. Art. 97. Nei casi di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini sono applicabili, di massima, le disposizioni contenute nel precedente Capo, tenendo presente quanto segue:
Art. 98. Nei casi di affezioni influenzali degli equini il sindaco, oltre alle misure previste dall'art. 10 del presente regolamento, può disporre temporaneamente la sospensione della monta pubblica equina nell'ambito della zona infetta qualora sia stata dichiarata. Il prefetto, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, può dichiarare la zona di protezione ed ordinare, tra gli altri provvedimenti:
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia. Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione alle autorità militari interessate ed al Deposito cavalli stalloni della circoscrizione (1). (1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298. Art. 99. Nei casi di anemia infettiva degli equini il sindaco emana le ordinanze previste dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento includendovi anche i seguenti provvedimenti:
Gli equini isolati di cui alla lettera a) possono essere adibiti al lavoro entro i limiti dell'azienda agricola, ma non alla riproduzione. Il loro spostamento a scopo di macellazione è soggetto ad autorizzazione del prefetto a norma degli articoli 14 e 15 del presente regolamento. Art. 100. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando tutti gli equini ammalati sottoposti ad isolamento sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti, trascorso almeno un anno, non manifestano segni apparenti di malattia. Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'autorità militare interessata ed al Deposito cavalli stalloni (1) della circoscrizione. (1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298. Art. 101. Nei casi di influenza dei bovini il sindaco dispone il sequestro delle stalle infette secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento. Il provvedimento è revocato, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia. Art. 102. Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia nell'allevamento. Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi il sindaco, in conformità del disposto dell'articolo 10 del presente regolamento, prescrive i seguenti provvedimenti:
I bovini che hanno presentato reazione negativa alla tubercolina sono sottoposti a periodici controlli allo scopo di accertare l'eventuale comparsa di nuovi casi di infezione e di permettere l'applicazione delle misure sopra indicate nei riguardi degli animali colpiti. Sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la tubercolosi. I provvedimenti suindicati sono applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza della tubercolosi in una stalla viene segnalato da un veterinario, sulla base della prova tubercolinica o delle prove di laboratorio o dell'esame clinico o dell'esame anatomopatologico effettuato su animali vivi, macellati o morti provenienti da detta stalla (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 31 marzo 1976, n. 124. Art. 103. La prova diagnostica della tubercolina è obbligatoria, oltre che per gli animali lattiferi nei casi contemplati dalle disposizioni vigenti, anche per i tori destinati alla monta pubblica e privata - esclusi quelli allevati allo stato brado - all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno. L'esecuzione di detta prova può essere procrastinata di un anno dalla prima approvazione qualora i tori provengano da allevamenti dichiarati indenni da tubercolosi. Dalla monta pubblica e privata sono esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova è stato positivo. Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo previsto dal precedente articolo 102, lettera b) (1). I tori adibiti alla fecondazione artificiale devono, in ogni caso, presentare reazione negativa alla tubercolina. (1) L'attuale comma secondo così sostituisce gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 9, l. 31 marzo 1976, n. 124. Art. 104. Nei casi di tubercolosi degli animali di altre specie si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente articolo 102. I cani, i gatti, le scimmie e gli psittaci riconosciuti affetti da tubercolosi devono, con provvedimento del sindaco, essere soppressi, ed i locali e gli oggetti che possono essere stati contaminati, accuratamente disinfettati (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 31 marzo 1976, n. 124. Art. 105. Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da considerarsi sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare. La diagnosi deve essere convalidata da esami di laboratorio o da prove allergiche che, in caso di esito positivo, devono essere estese a tutti gli animali recettivi del gruppo (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397. Art. 106. Nei casi di brucellosi dei bovini e dei bufalini, il sindaco, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, dispone i seguenti provvedimenti:
Art. 107. Nei riguardi degli ovini e dei caprini il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dal precedente articolo ed in quanto applicabili, prescrive:
(1) Lettera così sostituita dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397. Art. 108. Nei casi di brucellosi dei suini si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente art. 106. Art. 109. Gli accertamenti diagnostici di cui al 2º comma del precedente art. 105 sono obbligatori nei riproduttori maschi della specie bovina, bufalina, ovina e caprina destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno. Il prefetto inoltre può renderli obbligatori:
Nei riguardi dei soggetti che reagiscono positivamente e di quelli con essi conviventi si applicano le misure previste dal precedente articolo 107 (1). (1) Comma così sostituito dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397. Art. 110. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando:
Tuttavia tali esami non sono richiesti per:
(1) Articolo così sostituito dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397. Art. 111. La vaccinazione dei bovini di età superiore a sei mesi deve essere autorizzata dalle competenti autorità sanitarie. I bovini vaccinati devono essere contrassegnati secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità (1). Nelle zone normalmente indenni da brucellosi l'applicazione dei trattamenti immunizzanti è subordinata ad autorizzazione del prefetto. Negli allevamenti infetti il prefetto può rendere obbligatoria l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti e terapeutici. (1) Comma aggiunto dall'art. 11, l. 31 marzo 1976, n. 124. Art. 112. I provvedimenti profilattici previsti nel presente Capo trovano applicazione anche quando l'infezione viene rivelata da casi di brucellosi umana. Art. 113. Denunciato un caso di mastite catarrale contagiosa dei bovini, il sindaco in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, prescrive:
Art. 114. Nei casi di denuncia di carbonchio ematico il sindaco dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento della diagnosi, per l'esecuzione dei trattamento immunizzanti degli animali ammalati e di quelli esposti al contagio e per l'applicazione delle altre misure previste dal presente regolamento. Il sindaco emana le ordinanze di cui all'articolo 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento, includendovi anche i provvedimenti diretti:
Art. 115. È vietata la macellazione degli animali ammalati o sospetti di carbonchio ematico nonché l'esecuzione su di essi di operazioni cruente. Il sindaco, su parere favorevole del veterinario comunale, può consentire la macellazione degli animali sani appartenenti a stalla o pascolo in cui si è manifestato il carbonchio ematico quando sono trascorsi non meno di 40 giorni dall'ultimo caso e purché siano state eseguite le prescritte disinfezioni. Art. 116. È vietato lo scuoiamento degli animali morti per carbonchio che devono essere distrutti integralmente in appositi impianti ovvero trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. La paglia, i foraggi ed ogni altro materiale inquinato devono essere distrutti mediante combustione. Il trasporto delle spoglie degli animali carbonchiosi è effettuato con l'osservanza delle norme previste dall'art. 40 del presente regolamento comunale. Art. 117. Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione è accordato dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, soltanto per gli animali che non presentano sintomi sospetti d'infezione quando, per la permanenza in dette zone, sono da ritenersi esposti al pericolo d'infezione. Art. 118. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando sono trascorsi quindici giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 32, l. 30 aprile 1976, n. 397. Art. 119. Il prefetto può ordinare i trattamenti immunizzanti degli animali esposti a pericolo di contaminazione o anche rendere obbligatori i trattamenti stessi a scopo profilattico in tutto o in parte del territorio provinciale. Art. 120. Nei casi di carbonchio sintomatico, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo precedente. Le pelli degli animali colpiti da carbonchio sintomatico possono utilizzarsi dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia. Art. 121. Sono applicabili per le gastro-enterotossiemie delle varie specie animali le disposizioni previste per il carbonchio sintomatico. Art. 122. Nei casi di salmonellosi degli animali il sindaco adotta, in tutto o in parte, i provvedimenti seguenti in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento:
Il sequestro è tolto, di norma, dopo la guarigione dell'animale ammalato, ma può essere mantenuto sino alla macellazione nel caso che l'animale risulti eliminatore di salmonelle patogene per l'uomo. Il sindaco deve segnalare tempestivamente al direttore del macello di destinazione l'inoltro degli animali infetti. Art. 123. Le carni dei conigli, le carni e le uova dei volatili affetti da salmonellosi devono essere distrutte ai sensi dell'art. 10, lettera f), del presente regolamento. Per la metasalmonellosi (tifosi aviare e pullorosi) valgono le disposizioni indicate per le malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII. Art. 124. Per i casi di pasteurellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei suini sono applicabili per quanto del caso, le disposizioni stabilite per il carbonchio ematico. Le pelli degli animali colpiti da pasteurellosi possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia. L'impiego di colture virulente o di materiale patogeno nella pratica del trattamento immunizzante contro la pasteurellosi bufalina deve aver luogo contemporaneamente entro uno stesso comprensorio e previo allontanamento degli altri animali recettivi. Per il colera aviare valgono le disposizioni indicate per le malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII. Art. 125. Accertata l'esistenza del mal rossino, il sindaco dispone per l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento. Il sindaco su richiesta degli interessati ed in seguito a parere favorevole del veterinario comunale, può autorizzare la macellazione dei suini che non presentano sintomi di infezione in atto. L'abbattimento può essere consentito sul posto o anche nel macello dello stesso comune purché il trasporto degli animali possa effettuarsi con le necessarie cautele. Gli animali morti nonché i visceri, le carni ed i grassi dichiarati non commestibili sono trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. Art. 126. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 10 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli animali sono stati macellati. Art. 127. Nei focolai in atto e nelle zone dove il mal rossino decorre in forma enzootica il prefetto può rendere obbligatori i trattamenti immunizzanti. Art. 128. Denunciato un caso anche sospetto di morva il veterinario comunale esegue immediatamente i necessari accertamenti diagnostici e ne riferisce i risultati al veterinario provinciale. Contemporaneamente indaga sull'origine dell'infezione e sui rapporti che gli equini infetti o sospetti possono aver contratto con altri equini, identifica i luoghi dove hanno sostato o sono stati ricoverati e gli oggetti con i quali sono venuti a contatto. Art. 129. In base agli accertamenti del veterinario comunale, il sindaco emana le ordinanze di cui all'art. 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento ed ordina l'esecuzione delle prove diagnostiche su tutti gli equini sospetti di contaminazione. Gli equini riconosciuti infetti devono essere abbattuti. Nei casi in cui per la diagnosi si ricorre alla prova allergica si considerano come morvosi gli animali con reazione nettamente positiva. Nei casi invece di reazione dubbia, la prova deve essere ripetuta a conveniente distanza di tempo sino a quando non è possibile escludere o ammettere l'esistenza della morva. Durante detto periodo gli animali sospetti devono essere tenuti sotto vigilanza sanitaria. È vietato lo scuoiamento degli animali morti che devono essere trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. Art. 130. Il veterinario provinciale, controllati i risultati delle indagini e degli accertamenti diagnostici indicati nei precedenti articoli ed i provvedimenti del sindaco, ne riferisce al prefetto con l'indicazione del valore da attribuire agli equini riconosciuti morvosi in base alla gravità ed allo stadio della malattia e tenendo specialmente conto dell'utile economico che l'animale potrebbe ancora dare al proprietario se non fosse effettuato l'abbattimento. II prefetto provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e determina la misura dell'indennità prevista dal disposto dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Art. 131. Il prefetto può ordinare di sottoporre ad esame clinico e ad accertamento diagnostico gli equini delle zone nelle quali si sospetta che la malattia possa essersi comunque diffusa. Art. 132. Non possono essere adibiti alla produzione di sieri e di preparati biologici in genere gli equini che non sono stati sottoposti preventivamente, con esito favorevole, alle prove diagnostiche per la morva, da ripetere ogni 6 mesi. Il risultato di dette prove, da eseguirsi dai veterinari che a nonna delle disposizioni vigenti esercitano la sorveglianza sugli animali degli istituti produttori, deve essere comunicato al veterinario provinciale. La prova diagnostica della malleina è obbligatoria ogni anno anche per i cavalli e gli asini stalloni adibiti alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale. Art. 133. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando l'esito di due prove diagnostiche, eseguite a distanza di almeno 40 giorni l'una dall'altra, risulta negativo per tutti gli equini della scuderia o dell'allevamento dove si sono manifestati casi di morva. Art. 134. Il prefetto informa l'autorità militare interessata e la direzione del Deposito cavalli stalloni (1) della circoscrizione sulla manifestazione dei casi di morva nonché sulla cessazione di essi. (1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298. Art. 135. Nei casi di farcino criptococcico il sindaco ordina, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, l'isolamento degli animali ammalati ed il loro malleinamento al fine di escludere l'infezione morvosa. Durante il periodo di isolamento e sino a guarigione accertata dal veterinario comunale, gli animali possono essere adibiti al lavoro da soli, ed a condizione che siano sottoposti a cura, che non vengano condotti a fiere e mercati, alla monta o ricoverati in pubbliche stalle ovvero trasportati a mezzo ferrovia, tramvie ed autoveicoli. Il trattamento terapeutico deve essere comprovato da un'attestazione riasciata al proprietario dal veterinario curante nella quale devono essere indicati gli estremi della denuncia del caso all'autorità comunale competente ed il metodo terapeutico adottato. Art. 136. Il sindaco, ricevuta la denuncia di un caso anche sospetto di morbo coitale maligno, dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento clinico e sierologico della malattia; inoltre, a complemento dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento, prescrive:
Durante il trattamento terapeutico è vietato il trasferimento in altri comuni degli equini ammalati. Detto trasferimento può essere autorizzato dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento. I provvedimenti sopra indicati possono essere revocati:
Art. 137. Il prefetto, allo scopo di prevenire la diffusione della malattia, può, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, fissare i limiti della zona di protezione e disporre:
Dei provvedimenti ordinati rispettivamente dal sindaco e dal prefetto e della loro revoca deve essere data comunicazione al Deposito cavalli stalloni (1) della circoscrizione. (1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298. Art. 138. Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di tricomoniasi i casi di ripetuti e frequenti ritorni di calore, di aborti precoci e di processi infiammatori a carico degli organi genitali nei riproduttori. In attesa delle istruzioni del veterinario comunale la monta dei bovini sospetti deve essere sospesa. Accertata la tricomoniasi dal veterinario comunale, il sindaco dispone, oltre a quelli previsti dall'art. 10 del presente regolamento ed in quanto applicabili, i seguenti provvedimenti:
Art. 139. Il prefetto può sospendere il funzionamento delle stazioni di monta pubblica ed ordinare l'applicazione temporanea della fecondazione artificiale per evitare la diffusione della malattia. Art. 140. Le indagini diagnostiche per la tricomoniasi nei tori destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale sono obbligatorie, oltre che nei casi di sospetto di malattia, all'atto della prima approvazione ed in seguito una volta all'anno per quelli adibiti alla monta pubblica. Dalla monta pubblica e dalla fecondazione artificiale sono esclusi i tori riconosciuti infetti. Art. 141. I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 138 e 139 devono essere notificati agli uffici enti ed organizzazioni agrarie interessate. Art. 142. Accertati casi di febbre Q nell'uomo, il sindaco, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, adotta in tutto o in parte, i seguenti provvedimenti nei riguardi degli animali che direttamente o indirettamente hanno avuto contatto con le persone ammalate:
Art. 143. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando successivi esami sierologici o allergici, da ripetersi a conveniente intervallo dagli ultimi risultati negativi, comprovano l'avvenuta estinzione della malattia. Art. 144. L'obbligo della denuncia della distomatosi è limitato ai casi di infestazione a carattere enzootico. Nelle province nelle quali la distomatosi assume notevole diffusione i prefetti - previa autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica - possono organizzare la lotta contro detta infestazione. In tali casi devono disporsi, in tutto o in parte, i seguenti provvedimenti:
Art. 145. Per detta infestazione si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo precedente. Art. 146. Nei casi di rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini il veterinario comunale svolge le indagini necessarie a identificare:
Art. 147. In seguito ai risultati delle indagini del veterinario comunale il sindaco, oltre ai provvedimenti indicati negli articoli 10 e 11 del presente regolamento, ordina:
Gli animali morti per rogna devono essere trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. Le pelli, le lane ed i crini possono essere trasportati fuori delle località infette dopo subito idoneo trattamento acaricida. Art. 148. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando gli animali sono stati macellati. Art. 149. Qualora la rogna assuma notevole diffusione tra i cani ed i gatti, il sindaco ordina il trattamento acaricida degli animali colpiti e la cattura di quelli vaganti nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico. Art. 150. Accertata l'esistenza del colera aviare, delle affezioni pestose (peste e pseudo-peste), del diftero-vaiolo, della tifosi aviare, della pullorosi, il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento e che siano applicabili alle malattie del pollame, ordina:
Art. 151. Gli allevamenti destinati alla produzione, a scopo di commercio, di materiale avicolo da riproduzione, devono essere sottoposti all'accertamento per la pullorosi da effettuarsi secondo norme da stabilirsi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Se l'esito è positivo, l'allevamento è messo sotto sequestro sino al conseguito risanamento. È vietata la vendita del materiale avicolo da riproduzione proveniente da allevamenti che non hanno subìto l'accertamento sopra indicato con esito negativo. Art. 152. Il prefetto può rendere obbligatori i trattamenti immunizzanti contro le malattie del pollame, a scopo profilattico. Può altresì disporre il divieto temporaneo di raccolta ambulante dei volatili e delle uova o particolari restrizioni per il loro commercio. Art. 153. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli animali sono stati uccisi. Art. 154. Nei casi di malattie delle api (peste europea, peste americana, nosemiasi ed acariasi) il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti:
Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api, calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario infetto. Art. 155. A complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, nei casi di peste europea o americana può essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette. Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere vangato o disinfettato. Se la malattia è allo stadio iniziale possono essere consentiti opportuni trattamenti curativi. L'apiario trattato deve essere tenuto in osservazione e sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento accertato. Art. 156. Le norme stabilite per le pesti apiarie valgono, in quanto applicabili, per la nosemiasi e per l'acariasi. Gli apiari infetti o sospetti possono essere sottoposti ad opportuni trattamenti curativi. Art. 157. In casi particolari il prefetto può autorizzare il trasferimento degli alveari dalle località infette o sospette previo accertamento sanitario. Art. 158. Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, dove esiste, al Consorzio apistico provinciale. Art. 159. Accertata l'esistenza della plerocercosi e della missoboliasi, deve provvedersi alla distruzione dei pesci infestati ed all'applicazione delle norme igieniche atte ad impedire la diffusione di dette malattie. Le attività attinenti alla piscicoltura industriale ed agricola sono soggette al controllo veterinario. Art. 160. Qualsiasi provvedimento di polizia veterinaria di competenza dell'autorità comunale, anche se non esplicitamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento, deve essere adottato dal sindaco sentito il veterinario comunale. Quando trattasi di provvedimenti che riguardano la salute dell'uomo e l'igiene generale il sindaco deve sentire anche l'ufficiale sanitario. Art. 161. Il sindaco, oltre a quanto prescritto dal presente regolamento, deve trasmettere al prefetto periodici bollettini e prospetti riassuntivi sull'andamento delle malattie infettive o diffusive degli animali, compilati a norma delle istruzioni commissariali. I prefetti trasmettono all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, secondo le relative istruzioni, i bollettini ed i prospetti riassuntivi dello stato sanitario del bestiame di ciascuna provincia. Gli Uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto inviano il riepilogo dei dati relativi agli animali, ai prodotti ed agli avanzi animali visitati in ciascun mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e, per conoscenza, al prefetto. Art. 162. Con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per il tesoro e, per quanto riguarda i servizi di confine, di porto e di aeroporto, con quello per le finanze, verranno emanate le disposizioni inerenti al pagamento delle indennità spettanti ai veterinari di Stato per gli accertamenti previsti dal presente regolamento ed eseguiti nell'esclusivo interesse dei privati. Art. 163. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla pena stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1). (1) Vedi, ora, art. 5, secondo comma, l. 23 gennaio 1968, n. 34. Art. 164. Sono abrogati il regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 1914 e al regio decreto 10 maggio 1914, n. 533, e tutte le ordinanze di polizia veterinaria relative alla materia contemplata nel presente regolamento, nonché tutte le altre disposizioni comunque con esso incompatibili. Art. 165. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma seguente, entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli impianti e gli stabilimenti già esistenti dovranno essere uniformati alle disposizioni contenute negli artt. 17, 18, 24, 25 e 30, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di detto regolamento. Allegato unico. MODELLI (Omissis). C.I.C.L. Prima edizione scheda 02/12/2006 aggiornamento 02/12/2006 |
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