Club Italiano Canarino Lancashire |
LEGGE REGIONALE LAZIO L.R. 14 Dicembre 1990, n. 89 |
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Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici (1). Art. 1 (Definizione di animali esotici) 1. Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale. Art. 2 (Vigilanza veterinaria) 1. Gli animali di cui al precedente
articolo, detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla
vigilanza veterinaria esercitata dalla unità sanitaria locale competente per
territorio. Art. 3 (Modalità
di trasporto e detenzione degli animali) Art. 4 (Autorizzazione alla detenzione) 1. I possessori di animali esotici
di cui al precedente art. 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione
alla detenzione al sindaco del comune in cui intendono detenerli, per il tramite
del servizio veterinario della unità sanitaria locale territorialmente
competente. Art. 5 (Autorizzazione al commercio) 1. L'allevamento per il commercio ed il
commercio di animali di cui al precedente art. 1 sono subordinati al rilascio di
apposita autorizzazione del sindaco del comune in cui l'attività si
svolge. Art. 6 (Registrazione di carico e scarico) 1. I commercianti e gli allevatori
degli animali di cui al precedente art. 1 devono tenere un apposito registro di
carico e scarico. Art. 7 (Commissione tecnica regionale) 1. Presso l'Assessorato regionale alla
sanità è istituita una commissione tecnica regionale con la funzione di fornire
direttive, indicazioni e consulenza per l'applicazione della presente
legge. Art. 8 (Rilascio delle autorizzazioni) 1. Le autorizzazioni di cui ai
precedenti artt. 4 e 5 sono rilasciate dal sindaco, su istruttoria e parere
favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per
territorio, sentito il parere obbligatorio della commissione regionale di cui al
precedente art. 7. Art. 9 (Identificazione degli animali) 1. Per le esigenze di
identificazione degli animali di cui al precedente art. 1, la commissione
regionale può, a seconda della specie, stabilire criteri e modalità per il
riconoscimento (contrassegni inamovibili, indelebili od altro) e richiederne
l'applicazione. Art. 10 (Vigilanza sui circhi equestri) 1. I circhi equestri, i serragli ed
i giardini zoologici viaggianti non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione
di cui ai precedenti artt. 4 e 5. Tuttavia, per consentire la vigilanza di cui
al precedente art. 2, è fatto obbligo di far pervenire all'Assessorato regionale
alla sanità, servizio veterinario, preventiva comunicazione del numero e della
specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il
calendario degli spostamenti sul territorio regionale. Art. 11 (Vigilanza sui giardini zoologici stabiliti) 1. I gestori dei giardini zoologici
stabiliti devono far pervenire, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno,
all'Assessorato regionale alla sanità, servizio veterinario, ed ai servizi
veterinari delle Art.
12 (Sequestro cautelativ.Revoca delle autorizzazioni) 1. La detenzione, l'allevamento ed il
commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni
diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee
dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della
eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del sindaco, del provvedimento
di sequestro cautelativo degli animali, nonchè l'eventuale trasferimento degli
stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla
medesima commissione. Art. 13 (Sanzioni) 1. Per la violazione delle
disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni
amministrative da L. 300.000 a L. 3.000.000. Art. 14 (Regolamento di attuazione) 1. Entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale delibera,
su proposta dell'Assessore alla sanità, sentita la commissione di cui al
precedente art. 7, un regolamento di attuazione relativo alle condizioni di
applicazione della presente legge
(2). C.I.C.L. Prima edizione scheda 02/12/2006 aggiornamento 02/12/2006 |