IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO 1 Finalit� ed
oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nell�esercizio delle proprie
competenze, spettanti ai sensi dell�articolo 117 della Costituzione, in materia
di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell�Accordo 6 febbraio
2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da
compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189
(Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonch� di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate), interviene a disciplinare le modalit� di corretta convivenza tra
le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di
benessere degli animali.
2. Per tali finalit� la presente legge disciplina
in particolare le modalit� della detenzione, del commercio e dell�allevamento
degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con
animali, ivi compresa l�attivit� circense, il controllo delle popolazioni di
sinantropi.
ARTICOLO 2 Definizione di animale da
compagnia
1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia
s�intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia
od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella
definizione di cui al comma 1:
a) gli animali che svolgono attivit� utili
all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da
riabilitazione, nonch� gli animali impiegati nella pubblicit�;
b) gli
esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate
dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali
selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a
Washington il 3 marzo
1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975,
n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996
relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante
il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a
disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro
caratteristiche etologiche.
ARTICOLO 3 Responsabilit� e doveri
generali del detentore
1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o
abbia accettato di occuparsene a diverso titolo � responsabile della sua salute
e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli
adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed
etologici secondo l'et�, il sesso, la specie e la razza.
2. In particolare,
il detentore di animali da compagnia � tenuto:
a) a rifornire l'animale di
cibo e di acqua in quantit� sufficiente e con tempistica adeguata;
b) ad
assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) a
consentirgli un'adeguata possibilit� di esercizio fisico;
d) a prendere ogni
possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) ad adottare modalit� idonee a
garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) ad assicurare la regolare
pulizia degli spazi di dimora degli animali.
3. Chiunque adibisca alla
riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche
fisiologiche e comportamentali, cos� da non mettere a repentaglio la salute ed
il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o
allattante.
4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, � fatto
divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei
due mesi di et�, salvo per necessit� certificate dal veterinario curante.
5.
Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della
disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione
di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione (CITES).
ARTICOLO 4 Norme tecniche di
attuazione
1. La vigilanza in ordine all�attuazione delle disposizioni
della presente legge � svolta dalle Aziende Unit� sanitarie locali, dalle
Province e dai Comuni. Con uno o pi� atti, la Giunta, sentita la Commissione
consiliare
competente, informate le associazioni interessate, emana, entro
centoventi giorni dall�entrata in vigore della presente legge, apposite
indicazioni tecniche, aventi ad oggetto:
a) le specifiche modalit� di
protezione e di tutela degli animali da compagnia, prevedendo in particolare le
condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad
ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e
gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;
b) i criteri per la
classificazione del rischio provocato da cani con aggressivit� non controllata
ed i parametri per la sua rilevazione, nonch� i percorsi di controllo e
rieducazione dell�animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di
propriet�;
c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli
mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi
e rettili;
d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed
attivit�, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;
e) le
indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel
corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3 e i requisiti
tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni
dell'attivit� circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in
base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente
emanati il 10/05/2000.
2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate sul
Bollettino ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle
Aziende Usl, cura altres� la pi� ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei
detentori degli
animali e degli altri soggetti interessati alla loro
applicazione.
3. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio
informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressivit� non controllata
rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di
garantire una registrazione degli episodi di aggressivit�.
ARTICOLO 5
Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da
compagnia
1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia
si intendono le attivit� economiche, quali i negozi di vendita di animali, le
pensioni per animali, le attivit� di toelettatura e di addestramento. Sono
escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e
private.
2. Per �allevamento di cani e gatti� si intende la detenzione di
cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli
l�anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attivit� di
allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di
lucro.
3. Il Comune autorizza l'apertura di attivit� economiche riguardanti
gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati
dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici.
L'autorizzazione deve esplicitamente indicare la tipologia dell'attivit�
svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata,
nonch� il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in
possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale,
ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4.
L'autorizzazione � rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio
veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le
attrezzature utilizzate per l'attivit�. Le dimensioni dei box che ospitano i
cani nelle strutture utilizzate per le attivit� di cui ai commi 1 e 2 devono
essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della
Regione, in conformit� alle misure stabilite nell�Accordo 6 febbraio 2003.
4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere
animale destinati ai responsabili delle attivit� di cui al comma 1. Le spese di
tali corsi sono a carico dei partecipanti.
5. Il titolare di attivit� di cui
al comma 1, ad esclusione dell�attivit� di toelettatura, autorizzato per cani,
gatti e furetti, � tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui
figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
6. Sono
esclusi dall�applicazione del presente articolo i cani di propriet� delle forze
armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
ARTICOLO 6 Doveri del
venditore
1. Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare
all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici
dell'animale venduto ed � tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente
la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.
2. E' fatto divieto
a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori
di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che
esercitino la responsabilit� parentale.
ARTICOLO 7 Esposizioni,
competizioni, spettacoli
1. La partecipazione a manifestazioni espositive
di cani e gatti � vietata per gli esemplari di et� inferiore a quattro mesi. Gli
esemplari di et� superiore possono partecipare a dette manifestazioni a
condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate
dalle autorit� sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a
manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di et� non
si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all�articolo 1
della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il
controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle
adozioni di animali gi� ospitati in strutture di ricovero.
2. Gli animali,
sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di
giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attivit�
commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono
essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o
luoghi pubblici.
3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel
corso di manifestazioni popolari � autorizzato dal Comune nel rispetto di
apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in
particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di
sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.
4. L'attivit�
circense � autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto
dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che
prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonch� i requisiti
formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti
interessati.
ARTICOLO 8 Tutela della fauna. Centri di custodia e
recupero
1. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni delle Aziende Usl
competenti per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna
alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattivit�, detenuti a
qualsiasi titolo.
2. L�opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e
siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata
con l�adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la
distruzione dei nidi.
3. La Regione riconosce e promuove la realizzazione di
Centri di custodia e di recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati,
feriti, posti sotto custodia giudiziaria o sequestro cautelativo, finalizzati al
recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed
esotica.
4. Ai Centri di cui al comma 3 � fatto divieto di commercializzare
animali o allevarli per il commercio.
ARTICOLO 9 Tutela dei
volatili ornamentali
1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili
ornamentali � tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il
volo.
2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili � fatto divieto
di:
a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di
forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico
veterinario;
b) mantenere i volatili legati a trespoli.
ARTICOLO 10
Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
1. I pesci
ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li
detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura
adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da
acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
2. Sono esclusi
dall�applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e
dell�acquacoltura destinati al consumo umano o animale.
ARTICOLO 11
Controllo dei colombi liberi urbani
1. Le Aziende Usl, anche in
collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti
allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una
indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole
di non maltrattamento degli animali.
2. I Comuni attivano e realizzano piani
di controllo della popolazione di colombi liberi urbani. Le Aziende Usl
competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei
suddetti programmi.
3. Le Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti
ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.
ARTICOLO
12 Controllo dei muridi e di altri animali infestanti
1. Le Aziende
Usl attivano programmi diretti allo studio per la gestione e controllo delle
popolazioni di muridi e di altri animali infestanti.
2. I Comuni attivano e
realizzano piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti al fine
di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo
l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non
bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi.
3. Le Aziende Usl
attivano programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di
interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti.
4. La
Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalit�, tempi e
finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sulle
corrette metodologie di controllo degli animali infestanti rivolti al personale
delle ditte addette al controllo dei sinantropi.
5. La Regione promuove la
messa in atto da parte di privati di adeguamenti ambientali per il controllo
della popolazione murina, quali:
a) posizionamento di reti a maglie fitte
sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
b) buona tenuta del
sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi
elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza
comunicazione con il corpo della muratura;
c) costante pulizia delle
intercapedini, dei giardini e delle terrazze.
ARTICOLO 13
Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da
compagnia
1. La Giunta definisce modalit�, tempi e finanziamenti per la
promozione di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la
diffusione e l�applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela
del loro
benessere sia fisico che etologico.
2. La Giunta regionale,
sentita la Commissione consiliare competente, definisce modalit�, tempi e
finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul
benessere animale rivolti ai medici
veterinari, al personale di vigilanza,
alle associazioni di volontariato.
ARTICOLO 14 Sanzioni
1.
La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, cos�
come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste
all'articolo 4, � punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro
a 300 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi
3 e 5, � punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 350
euro.
ARTICOLO 15 Disposizioni transitorie
1. Le attivit�
di cui all�articolo 5, gi� in essere al momento dell�entrata in vigore della
presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge
entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture
interessate, a tal fine, presentano al Comune domanda di autorizzazione entro
novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e debbono
partecipare ai corsi di formazione previsti al medesimo articolo 5 entro novanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Formula
Finale:
La presente legge regionale sara� pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E� fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 17 febbraio 2005
VASCO ERRANI