REGOLAMENTO
CLUB DI SPECIALIZZAZIONE
Premessa
E’ riconosciuto come Club quel gruppo d’allevatori che, specializzato
nell’allevare una razza, si prefigge di:
- diffondere la passione per gli alati e contribuire, mediante
consigli e suggerimenti, al loro corretto mantenimento in cattività;
- promuovere e spronare la specializzazione dell’allevamento
per un sempre più rapido progresso dell’ornitologia;
- favorire lo scambio d’esperienze tra appassionati e promuovere
la collaborazione tra i medesimi;
- contribuire alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione,
allo studio ed al miglioramento nella riproduzione, promuovendo
riunioni tecniche scientifiche, dibattiti, esposizioni dimostrative
- divulgative e pubblicazioni atte a favorire la conoscenza
e l’amore per gli uccelli oggetto di studio.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 La Federazione Ornicoltori Italiani – ONLUS
(in seguito F.O.I. - ONLUS) riconosce unicamente quel Club che presenta all’atto
del riconoscimento una costituzione legale ed una struttura
stabile che risponda ai seguenti requisiti:
1.1) atto costitutivo registrato con proprio statuto e/o
regolamento, approvato dai soci d’appartenenza, le cui norme
non possono essere in contrasto con lo statuto o con i regolamenti
F.O.I. - ONLUS;
1.2) presenza di un Organo Direttivo formato da almeno tre
membri, eletti in base alle norme statutarie e regolamentari
del Club, la cui durata è fissata in tre anni, con possibilità
di rielezione anche per più mandati. I Presidenti dei Clubs
non possono rivestire le seguenti cariche tecniche ed amministrative
in ambito F.O.I. – ONLUS e C.O.M.:
- Presidente o Consigliere Federale F.O.I. – ONLUS;
- Presidente o Consigliere C.O.M.;
- Presidente dell’Ordine dei Giudici;
- Presidente o membro dell’O.M.J.;
- Presidente o membro di Commissione Tecnica Nazionale;
- Presidente o membro del Collegio Revisore dei Conti della
F.O.I. – ONLUS;
- Presidente d’Associazione;
- Presidente del Consiglio Direttivo di Raggruppamento regionale
- Presidente o membro del Collegio dei Probiviri della F.O.I.
– ONLUS;
1.3) presenza di un numero di tesserati iscritti ad un’Associazione
affiliata alla F.O.I. – ONLUS non inferiore alle 15 unità (l’elenco,
con RNA, va aggiornato annualmente ed
inviato alla segreteria F.O.I. - ONLUS)
1.4) organizzazione, almeno una volta l’anno, dell’assemblea
dei soci;
1.5) organizzazione, almeno una volta ogni due anni, di un
Congresso o Simposio sulla razza allevata e realizzazione almeno
ogni due anni di una mostra divulgativa specialistica, anche
in collaborazione con altri Club o associazioni F.O.I. - ONLUS
Art. 2 La F.O.I. – ONLUS riconosce, l’unicità nazionale
del Club per razza, fatta salva la situazione preesistente all’entrata
in vigore del presente regolamento.
La F.O.I. - ONLUS riconosce la costituzione di un club specialistico
derivante da un attuale Club generico.
COMPETENZE RICONOSCIUTE Al CLUB
Art.3 La F.O.I. - ONLUS riconosce e promuove il ruolo
tecnico specialistico espresso e rappresentato dal Club, come
delineato dai soci allevatori e studiosi delle diverse specializzazioni,
nel contesto ornitologico Nazionale e Mondiale.
Art.4 Il Club potrà, anche tramite idonee iniziative
programmate di comune accordo con le competenti CC.TT.NN., esercitare
quel ruolo trainante specialistico a favore dell’ornitologia
italiana.
Art.5 La F.O.I. – ONLUS potrà assegnare contribuzioni
speciali alle iniziative del Club, riconosciute idonee, propositive
e sperimentali verso l’immagine e la salvaguardia delle razze
allevate.
Tale contribuzione è approvata dal Consiglio Direttivo
Federale, su proposta circostanziata del singolo Club, opportunamente
indirizzata al Consiglio stesso. Entro il 20 febbraio d’ogni
anno il Club deve far pervenire al Consiglio Direttivo Federale
la programmazione dell’attività di cui richiede contributo.
RAPPORTI F.O.I. – ONLUS E CLUB
Art.6 Il Club può essere costituito dalle seguenti
categorie di soci:
1. soci allevatori tesserati F.O.I. – ONLUS nel numero minimo
di 15 unità.
2. soci allevatori tesserati ad altre federazioni purché
riconosciute dalla C.O.M.
3. soci sostenitori
La presenza del minimo di soci appartenenti agli allevatori
tesserati F.O.I. – ONLUS nella misura di 15, è condizione imprescindibile
per l’esistenza del Club.
I diritti e i doveri dei Soci del Club sono regolamentati
nei singoli statuti e regolamenti dei Club stessi.
Tutti i Club riconoscono ed accettano, lo Statuto ed i Regolamenti
della F.O.I. – ONLUS e della C.O.M., quali
prevalenti rispetto allo statuto ed al regolamento del Club
stesso.
RICONOSCIMENTO E AFFILIAZIONE F.O.I - ONLUS.
Art.7 La F.O.I. – ONLUS si riserva di accettare e
di riconoscere il Club, previa presentazione ed accettazione
dei documenti necessari, e sentito il parere del Consiglio Direttivo
dell’Assemblea dei Club.
Art.8 Il riconoscimento del Club vincola lo stesso
al versamento alla F.O.I. – ONLUS della quota d’affiliazione
annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo
Federale (sentito il parere del Consiglio Direttivo dell’Assemblea
dei Club), e comunque, in misura non superiore a quella versata
dalle Associazioni.
Art.9 La F.O.I. - ONLUS può procedere (sia autonomamente
sia su proposta dell’Assemblea dei Club) alla disaffiliazione
di uno o più Club, sentito il parere dell’Assemblea dei Club,
espresso a maggioranza.
ASSEMBLEA DEI CLUB
Art.10 I Club affiliati F.O.I. – ONLUS si riuniscono
in Assemblea ordinaria almeno una volta l’anno. L’Assemblea
è convocata di norma dal Presidente, o dal Vicepresidente in
caso di suo impedimento, o su richiesta dei due terzi dei Club
affiliati dandone comunicazione al Consiglio Direttivo Federale.
L’Assemblea deve essere convocata con preavviso, anche a
mezzo fax, di almeno otto giorni.
All’Assemblea ogni Club è rappresentato dal Presidente o
suo delegato. Ogni Club ha diritto ad un voto.
Ogni tre anni l’Assemblea dei Club elegge un Consiglio Direttivo
costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti,
tra i quali sono nominati il Presidente, il
Vicepresidente ed il Segretario. Detti componenti, alla scadenza
del mandato, possono essere rieletti anche più volte.
Art.11 Il Consiglio Direttivo dell’Assemblea dei Club
ha funzione di coordinamento e di proposta che si esplicita
nelle seguenti attività :
- programmare, promuovere e proporre al C.D.F. ed alle CC.TT.NN.
iniziative in merito a sondaggi e ricerche opportune per migliorare
le attività dei Club;
- supporto al Consiglio Direttivo Federale relativamente
alle iniziative in merito a sondaggi, ricerche, che si ritengono
opportune attivare per migliorare le attività del Club
- studio e proposta di risoluzione di problematiche, su indicazione
del C.D.F. e dell’Assemblea dei Club, che riguardano lo
sviluppo dell’attività del Club.
Al Consiglio Direttivo dei Club è riconosciuto un contributo
annuale stabilito dal C.D.F. per la normale amministrazione
.
ATTIVITA’ DEL CLUB
Art.12 Il Club, al fine di ottemperare ai propri scopi
istituzionali volti ad una sempre più spiccata specializzazione
nei diversi specifici settori ornitologici, deve organizzare
un’ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA SPECIALISTICA – DIVULGATIVA almeno
ogni due anni.
Dato il contenuto prettamente tecnico di tale esposizione,
il Club può adottare, sentito il parere, non vincolante, delle
CC.TT.NN., tutti gli accorgimenti e le soluzioni tecniche che
ritengono più idonee al raggiungimento del massimo risultato
espositivo.
Per giudizi espressi su cartellini non conformi agli stampati
F.O.I. – ONLUS, il Club dovrà inviare 60 (sessanta) giorni prima
della della mostra il facsimile, per accettazione, all’Ordine
dei Giudici,
Art.13 E’ fatto obbligo ai Club di inserire le esposizioni
ornitologiche specializzate nel Calendario delle mostre ornitologiche,
predisposto dalla Federazione col supporto logistico delle Associazioni
affiliate alla Federazione. Tali esposizioni specializzate devono
essere comunicate, ogni anno entro il 31 marzo, alla segreteria
della F.O.I. – ONLUS e per conoscenza alla Segreteria dell’Assemblea
dei Club, con il benestare dell’Associazioni interessata, per
la ratifica e l’accettazione da parte del C.D.F. L’eventuale
non accettazione sarà comunicata al Club entro cinque giorni
dalla data di prima riunione del C.D.F.
Art.14 Il Club può utilizzare nelle sue mostre giudici
non F.O.I. – ONLUS. Qualora il Club richieda l’utilizzo di giudici
federali, deve contattare la Segreteria della Federazione, assolvendo,
al pari delle Associazioni affiliate, tutti gli oneri amministrativi
connessi all’assegnazione dei giudici. E’ facoltà del C.D.F.,
in accordo con i Club interessati ed in aggiunta ad eventuali
Giudici stranieri, inviare Giudici F.O.I. – ONLUS in ossequio
alla riconosciuta necessità di incrementare lo scambio delle
conoscenze ornitologiche.
Qualora il Club richieda l’utilizzo di Giudici Federali,
la richiesta può essere nominativa.
Il Club non può utilizzare Giudici che, già tesserati F.O.I.
– ONLUS ed iscritti all’albo dei Giudici F.O.I. – ONLUS, sono
stati cancellati a seguito di provvedimento disciplinare d’espulsione,
neppure quando tali soggetti siano iscritti ad altro ordine
dei Giudici.
Il Club non può utilizzare Giudici F.O.I. – ONLUS per la
durata dell’eventuale sanzione disciplinare della sospensione
cui I Giudici sono stati sottoposti.
Art.15 E’ fatto tassativo divieto al Club di organizzare
mostre specialistiche divulgative nelle giornate in cui sono
previste le
Rassegne Nazionali FOI della stessa Razza allevata. Potranno
essere svolte manifestazioni,riunioni specialistiche e simposi
all’interno delle rassegne nazionali F.O.I. – ONLUS.
I Club, in comune accordo con le rispettive CC.TT.NN. s’impegnano
all’organizzazione delle Rassegne specialistiche della Federazione,
collaborando con le associazioni organizzatrici e le rispettive
CC.TT.NN. per la buona riuscita della manifestazione.
Art.16 E’ facoltà dei Club proporre alle competenti
CC.TT.NN. un ampliamento delle categorie a concorso per le rassegne
specialistiche della Federazione. (entro il 31 dicembre d’ogni
anno)
Art.17 Ogni Club aderente alla F.O.I. - ONLUS può
svolgere tutte quelle attività o iniziative che ritiene utili
al conseguimento dei propri scopi istitutivi. Queste attività
non devono portare danno ad altro od altri Club della F.O.I.
- ONLUS: qualora questo avvenga, il C.D.F. può sospendere l’affiliazione
del Club per un periodo di 8 mesi e deliberare, in caso di recidiva,
la sua disaffiliazione, come da art. 9 del presente Regolamento.
I provvedimenti di sospensione e disaffiliazione possono
essere assunti soltanto in seguito a comunicazione scritta al
Club interessato, sentite le argomentazioni a sua giustificazione
e sentito il Consiglio direttivo dell’Assemblea dei Club.
Art.18 In riferimento alla situazione iniziale, in
particolare di presenza di due Club per la medesima razza, l’impegno
dei rispettivi gruppi dirigenti degli stessi deve indirizzarsi
al massimo della collaborazione ed al superamento di tutte le
controversie che possono sorgere. E’ ovvio che l’interesse generale
che pervade l’affiliazione alla F.O.I. – ONLUS sia quello del
miglioramento della partecipazione e del rispetto tra tutte
le istanze della Federazione e del raggiungimento dell’obiettivo
di incentivare la conoscenza e l’amore per gli uccelli. Qualora
persistano situazioni di frizione tra due Club, che possa recare
danno all’immagine della F.O.I. - ONLUS, il C.D.F. può tentare
di risolvere bonariamente la controversia: se il tentativo fallisce,
il C.D.F. può applicare l’articolo 17 del presente Regolamento,
a carico di entrambi i Club.
Art.19 I Club riconosciuti F.O.I. – ONLUS hanno il
diritto di partecipare (tramite il loro Presidente o suo delegato)
alle Assemblee Nazionali F.O.I. – ONLUS ed alle Assemblee del
Raggruppamento Regionale (ove ha sede il Club), con diritto
di parola e non di voto.
I rappresentanti dei Club saranno invitati a partecipare
(nel numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Club)
agli aggiornamenti tecnici nazionali previsti per i giudici
F.O.I. – ONLUS senza diritto di rimborso.
Art.20 Il presente Regolamento può essere modificato
da parte del C.D.F. per conformarlo alle variazioni dello Statuto,
per aggiornarlo in merito alle nuove disposizioni legislative
in materia, alle decisioni prese dall’Assemblea Generale, ai
programmi istituzionali del C.D.F. o su proposta qualificata
presa, con delibera assembleare, dai tre quarti dei Club riconosciuti
F.O.I. – ONLUS.
|