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Club Italiano Canarino Lancashire

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6 febbraio 2003 - ACCORDO STATO REGIONI
SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA E PET THERAPY

Articolo 1 Finalità e definizioni

1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

2. Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) "animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.

b) Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

c) “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

d) “commercio di animali da compagnia”: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Articolo 2 Responsabilità e doveri del detentore

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell’animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare :


a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;

c) consentirgli un’ adeguata possibilità di esercizio fisico;

d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;

e) garantire la tutela di terzi da aggressioni; f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali

Articolo 3 Controllo della riproduzione

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all’anagrafe canina di norma entro 30 giorni dalla nascita, o dall’inizio della detenzione.

Articolo 4 Sistema di identificazione dei cani

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante:

a) l’introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;

b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo;

c) l’attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali.

2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a concordare, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.

Articolo 5 Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all’autorizzazione di cui all’articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 anche le attività di commercio, di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti:

a) la conformità ai requisiti di cui all’allegato A) del presente accordo;

b) le generalita' della persona responsabile dell’attività ;

c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;

d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;

e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;

f) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle autorità sanitarie della Azienda Sanitaria Locale che ha effettuato il sopralluogo;

g) l’aggiornamento da parte dell’azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l’annotazione della loro provenienza e destinazione.

2. I requisiti dell’allegato A) non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.

3. Il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.

ALLEGATO A

Articolo 6 Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali.

2. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implichino l’utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che l’organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell’incasso. L’entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è vincolata all’utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.

Articolo 7 Programmi di informazione e di educazione

1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l’applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all’allevamento, all' addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l’attenzione sui seguenti aspetti:

a) l’addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;

b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;

c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia;

d) la necessità di scoraggiare:

1.       il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l’espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;

2.       il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;

3.       la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.

e) la promozione della rilevanza dell’iscrizione dei cani all’anagrafe territoriali.

2. E’ rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, la promozione di programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

Articolo 8 Manifestazioni popolari

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;

b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonchè per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

Articolo 9 Tecniche di pet therapy, accoglienza degli animali e cimiteri

1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della "pet therapy", le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano valutano l’adozione di iniziative intese a:


a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la "pet therapy";

b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti, e degli altri animali da compagnia.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.

                                                                                  Lino Colaianni Non allevatore.

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