Club Italiano Canarino Lancashire |
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febbraio 2003 -
ACCORDO STATO REGIONI Articolo 1
Finalità e definizioni 1.
Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le
proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta
convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle
esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali. a) "animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato
ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od
alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane
per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella
pubblicità. Articolo 2
Responsabilità e doveri del detentore 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell’animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare :
Articolo 3
Controllo della riproduzione 1. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un
animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e
comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la
salute ed il benessere della progenitura o dell’animale femmina gravida o
allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore
di cani provveda alla iscrizione all’anagrafe canina di norma entro 30 giorni
dalla nascita, o dall’inizio della detenzione. Articolo 4
Sistema di identificazione dei cani 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante: a) l’introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale
di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005; 2. Ai fini della corretta ed uniforme
applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si
impegnano a concordare, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, le
modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema
informatico. Articolo 5
Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all’autorizzazione di cui all’articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 anche le attività di commercio, di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti: a) la conformità ai requisiti di cui all’allegato A) del
presente accordo; 2. I requisiti dell’allegato A) non
si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per
i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia. Articolo 6
Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a
favore del benessere animale 1. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani
e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la
partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura
vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Articolo 7
Programmi di informazione e di educazione 1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l’applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all’allevamento, all' addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l’attenzione sui seguenti aspetti: a) l’addestramento di animali da compagnia
per i disabili o per la pet therapy o a fini commerciali o da competizione deve
essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze
specifiche; 1. il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l’espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale; 2. il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio; 3. la riproduzione non pianificata di animali da compagnia. e) la promozione della rilevanza dell’iscrizione dei cani all’anagrafe territoriali. 2. E’ rimessa alla valutazione discrezionale
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei
Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, la promozione di programmi
di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1. Articolo 8
Manifestazioni popolari 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad
attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; Articolo 9
Tecniche di pet therapy, accoglienza degli animali e cimiteri 1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della "pet therapy", le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano valutano l’adozione di iniziative intese a:
2.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a
livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e
gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti, e
degli altri animali da compagnia. Lino Colaianni
Non allevatore. |
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